Italia,  Piano di Sorrento,  Sant'Agnello,  Sorrento

Prefettura di Napoli: interdittiva antimafia per 13 società operanti in Penisola Sorrentina

Stampa
Prefettura di Napoli

La notizia è assolutamente clamorosa e apre uno scenario a dir poco inquietante sulla Penisola Sorrentina che “scopre” di essere sede di società oggetto di una “interdittiva antimafia” emessa dalla Prefettura di Napoli. In particolare i Comuni interessati sono quelli di Piano di Sorrento e Sant’Agnello dove hanno sede le società che operano prevalentemente nel settore dell’edilizia, delle costruzioni, dei funerali, della vendita di automobili etc…

Giuseppe Cuomo

Una di queste annovera un “socio eccellente“, l’ex sindaco di sorrento Giuseppe Cuomo (consulente del Ministro dei BB.CC. Gennaro Sangiuliano cui ha rassegnato le dimissioni), con una partecipazione del 50% nella “Nizza Srl” (risalgono al 2010 i rapporti d’affari tra Cuomo e Langellotto nella vicenda sul parcheggio di Vico Rota a Sorrento) di cui è socio quel  Salvatore Langellotto da alcune settimane agli arresti domiciliari per la vicenda dell’aggressione al presidente del WWF Terre del Tirreno, Claudio D’Esposito, e le minacce al giornalista de Il Fatto Quotidiano, Vincenzo Iurillo oggi posto sotto sorveglianza della Polizia. Una vicenda esplosa all’indomani del servizio de Le Iene sulla “benedizione dei camion” officiata dal Parroco sul sagrato della Chiesa di Sant’Agnello. Insomma la Penisola Sorrentina si scopre terra di società a rischio di infiltrazioni malavitose e che pertanto sono state sospese dall’operatività con la pubblica amministrazione.

Ecco l’elenco delle società:

EDIL GREEN R.L. – Sant’Agnello
SCHIANO GAETANO I.I sede MARANO DI NAPOLI
AUTOPARK C. Srls
IMMOBILIARE GIOCAR R.L – con sede in Napoli Via Torino n.6
SAN GIUSEPPE Srl 5 con sede legale in Sant’Agnello Corso Italia 2
FREGI Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Via Cavone 87/a
DEBORAH Sas di VINCENZO NICOLO’ con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via dei Cappuccini 55
NIZZA Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Via Dei Platani 17
COSTRUZIONI S. AGNELLO Srl con sede legale in Sant’Agnello Via San Marino 6
COSTRUZIONI SAN LAZZARO Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Vico Mortora 39
CO.GE.LAN Srl – con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via Angri 2 13)
L.A.S. COSTRUZIONI Srl con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via Campitiello 6
MIRA COSTRUZIONI Srl – con sede legale in Piano di Sorrento (NA) Via Dei Platani 17
LANGELLOTTO COSTRUZIONI SAS di LANGELLOTTO SALVATORE& – con sede legale in Sant’Agnello Via S. Marino 2
LANGELLOTTO CALCESTRUZZI Srl – con sede legale in Sant’Agnello (NA) Via Angri
LANGELLOTTO – RA COSTRUZIONI Srl – con sede legale in Sant’Agnello (NA) in Via S.Martino 8
AGENZIA FUNEBRE PADRE PIO 2 (già AGENZIA FUNEBRE PADRE PIO) – Pomigliano D’Arco

Chiariamo che cos’è l’interdittiva antimafia a carico di una società con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 06.10.2022 n. 8558:

“Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’interdittiva antimafia è una misura avente natura cautelare, con funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Pertanto, ai fini della sua adozione, da un lato, occorre non già provare l’infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatici- presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; dall’altro, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 2342/2011, n. 254/2012; n. 2678/2012; n. 2806/2012; n. 1329/2013; n. 4527/2015; n. 1328/2016; n. 3333/2017).
Come precisato dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio (nella decisione n. 3 del 6 aprile 2018): – il provvedimento di cd. ‘interdittiva antimafia’ determina una particolare forma di incapacità giuridica, e dunque l’insuscettività del soggetto (persona fisica o giuridica) che di esso è destinatario ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi, interessi legittimi) che determinino (sul proprio cd. lato esterno) rapporti giuridici con la pubblica amministrazione riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247);
– ai sensi dell’art. 67, co.1, lett.g) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è quindi preclusa al soggetto colpito dall’interdittiva ogni possibilità di ottenere “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, stante l’esigenza di evitare ogni ‘esborso di matrice pubblicistica’ in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali.
In particolare l’Adunanza plenaria ha chiarito che il provvedimento di interdittiva antimafia determina un’incapacità giuridica parziale “in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge (art. 67 d.lgs. 159/2011); – tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell’autorità amministrativa competente (il prefetto). In tali sensi e, in particolare, in relazione al riconosciuto carattere ‘parziale’ dell’incapacità, l’art. 67 d.lgs. 159/2011 ne circoscrive il ‘perimetro’, definendo le tipologie di rapporti giuridici in ordine ai quali il soggetto, colpito della misura, non può acquistare o perde la titolarità di posizioni giuridiche soggettive e, dunque, l’esercizio delle facoltà e dei poteri ad esse connessi”. (Consiglio di Stato, sez. V, 06.10.2022 n. 8558).

Una vicenda sconcertante sulla quale gli enti locali interessati e in generale tutti i comuni del territorio dovrebbero far luce verificando i “lavori” che sono stati affidati a queste società da parte della P.A.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*