Domani il Consiglio Comunale con la verifica sugli eletti e il giuramento del sindaco Cappiello
Domani si insedia il nuovo consiglio comunale scaturito dalle elezioni del 3 e 4 ottobre e che ha visto eletto sindaco Salvatore Cappiello. Succede a Vincenzo Iaccarino che insieme al suo gruppo “Piano nel Cuore” starà invece all’opposizione. Nella seduta consiliare, prima di qualunque altro atto, si dovrà procedere alla verifica sulle condizioni di eleggibilità e compatibilità dei neo-eletti secondo quanto previsto dal Testo Unico degli enti locali (TU 267/2000). Un passaggio obbligato e decisivo ai fini del regolare esercizio della funzione amministrativa, tenendo presente che tutti i neo-eletti sono già in carica dall’atto della proclamazione che, di solito, ha luogo il giorno successivo a quello dello scrutinio. Spetta però al Consiglio comunale di verificare la sussistenza o meno di condizioni che pregiudichino l’esercizio delle pubbliche funzioni da parte dei singoli componenti del consiglio. Ciò per svariate cause che pongono il singolo consigliere in situazioni di conflitto con l’ente (incompatibilità) o, se non precedentemente rilevate dalla Commissione Elettorale Mandamentale, di pregiudizio all’elezione (ineleggibilità). Nel caso di procede alla contestazione all’interessato della causa ostativa rilevata che può essere rimossa senza compromettere la funzione pubblica dell’interessato o, diversamente, determinarne la decadenza.
Come si procede a questa verifica? Innanzitutto all’atto di sottoscrizione della candidatura alle elezioni ciascun candidato dichiara di “non trovarsi in alcuna condizione di incandidabilità (stabilite dall’articolo 10, comma 1, dello stesso d. lgs n.235/2012)” riferita alle norme di legge che escludono a priori la possibilità di candidarsi a coloro che si trovano in alcune particolari condizioni. Successivamente alla proclamazione degli eletti, questi procedono a sottoscrivere una dichiarazione con la quale asseriscono di non trovarsi in nessuna della condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge e la Segreteria Generale del Comune procede a una verifica nominativa presso gli Uffici dell’Ente sull’esistenza o meno di situazioni ostative all’esercizio della carica consiliare.
Di cosa si tratta? Possono esserci situazioni di contenzioso legale come ricorsi giudiziari in materia edilizia, tipo condoni o contestazioni di abusi edili, inottemperanza di ordinanze amministrative, debiti per tributi o contravvenzioni non pagati al Comune, titolarità di incarichi professionali per conto dell’ente stesso e contro di esso. Insomma sono tante le ragioni per cui chiunque neo-eletto può scoprirsi in conflitto con l’Amministrazione per ragioni personali e quindi essere costretto a scegliere la strada da seguire: il perseguimento del proprio legittimo interesse, oppure la rinuncia a poter esercitare la funzione amministrativa. Nei Comuni oltre i 15mila abitanti tutti i candidati sono preventivamente obbligati a fornire e a rendere pubblico (14 giorni prima delle elezioni) il certificato del casellario giudiziale per uso elettorale in cui sono riportati i provvedimenti penali, civili e amministrativi oltre al curriculum vitae. E’ diventata prassi acquisire il casellario giudiziale d’ufficio anche nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti mentre il curriculum vitae insieme ad altre informazioni relative anche alla situazione reddituale devono essere pubblicate dal Comune secondo le disposizioni dell’ANAC per gli Amministratori in carica e per quelli cessati (per i successivi tre anni) a cura del responsabile della trasparenza.
Con tali provvedimenti il legislatore ha inteso contribuire a rendere più trasparente il rapporto degli eletti rispetto ai cittadini e alla stessa pubblica amministrazione proprio in virtù delle prerogative e degli obblighi che sono in capo a chi esercita la funzione di sindaco, assessore, consigliere.