Sant'Agnello,  Sorrento

WWF e Piano Casa: secondo l’avvocatura di Sorrento tutti i progetti sono fuori legge tranne l’ex Apreamare

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Penisola Sorrentina
Penisola Sorrentina

In risposta alla nota presentata nel dicembre scorso da WWF, Italia Nostra e Vas, per diffidare il comune dal rilascio del permesso di costruire relativo alla realizzazione di un insediamento abitativo, con una parte destinata ad housing sociale, tramite la riconversione del complesso produttivo dismesso della ex Aprea Mare S.p.A. in via Santa Lucia, è giunto (prot. 3130 del 18.01.2017) il parere dell’Avvocatura del Comune di Sorrento a firma dell’avvocato Maurizio Pasetto. In tale parere si sostiene la fattibilità dell’intervento a S. Lucia e, per contro, si lascia trasparire come, invece, quelli previsti all’Atigliana ed anche nel vicino comune di Sant’Agnello in via M.B. Gargiulo possano non essere coerenti con la normativa!!!  In realtà a ben leggere le argomentazioni della nota e tralasciandone le conclusioni (non condivisibili!) se ne deduce che nemmeno quello di S. Lucia sia consentito dalle norme del cd piano casa perchè in contrasto con quelle del PUT.

Nelle more è stato notificato dall’associazione Vas ricorso al TAR con richiesta di sospensiva avverso il piano casa di S. Lucia e si aspetta la fissazione dell’udienza per la discussione.

Claudio WWF foto di ViCEcco la nota del WWF Terre del Tirreno a firma del presidente Claudio d’Esposito:

“Abbiamo letto il parere che ha espresso l’avv. Maurizio Pasetto del Comune di Sorrento, circa la fattibilità dell’housing sociale di S. Lucia, e pur condividendone l’impostazione facciamo fatica a comprenderne le conclusioni. Infatti l’avvocato Pasetto correttamente assicura che disposizioni e vincoli del PUT sono inderogabili e ciò ci convince appieno!!! Persuade meno l’ulteriore passaggio del parere, dove argomenta che l’obbligo di pianificazione e programmazione secondo i criteri indicati dall’art.9 del PUT non costituisca un vincolo e possa non essere un limite alla realizzazione del piano di Housing Sociale a S. Lucia.

Dalla lettura del parere affiora in modo chiaro che cosa intenda per vincolo inderogabile l’avvocatura comunale. Costituirebbero vincoli inderogabili unicamente quelli che impongono inedificabilità pubblica o privata nelle singole zone omogenee con le quali il PUT suddivide il territorio della Costiera Amalfitano-Sorrentina. L’art. 9 citato, in quanto circoscritto ad imporre ai Comuni il rispetto di determinati parametri ai quali gli enti territoriali debbano attenersi nella pianificazione, non costituirebbe vincolo ostativo e tantomeno limite alla realizzazione di nuovi vani residenziali anche se in esubero rispetto alla programmazione urbanistica già approvata e coerente con il PUT.  Appare evidente che tale visione sia oltremodo ingiustificatamente riduttiva della disciplina urbanistica e paesaggistica contenuta nel PUT.

Proviamo ad ipotizzare quali possano essere le conseguenze di una siffatta interpretazione. Immaginiamo che nella sola città di Sorrento altri avessero, nei termini consentiti, sollecitato l’Amministrazione per avvalersi delle “facoltà” offerte dall’interpretazione fornita dall’Avvocatura Comunale chiedendo di trasformare capannoni, similari tipologicamente di quello Aprea, in vani residenziali. Quale sarebbe stata la conseguenza? Avremmo avuto a Sorrento l’edificazione di centinaia di nuovi vani (conseguenzialmente con nuovi residenti) costruiti al di fuori di qualsivoglia contesto pianificatorio senza neppure che ci si fosse dati la preoccupazione di verificare la contestuale disponibilità di standards adeguati all’indiscriminato incremento di residenze.
In sostanza sarebbe stato conseguito proprio quell’effetto negativo, in termini di vivibilità, adeguatezza dei servizi, ecc. che con l’approvazione del PUT si è tentato di evitare!!!

In concreto l’housing sociale avrebbe finito per sottrarsi alla disciplina vincolistica in tema di pianificazione imposta dal PUT determinando proliferazione di vani senza onere di osservare i criteri di proporzionamento e programmazione fissati dal piano paesaggistico.

Ma neppure convince quanto l’Avvocatura osserva sulla portata della sentenza della Corte Costituzionale n.11/2016. Il Giudice Costituzionale, sebbene si sia pronunziato, come osserva l’avv. Pasetto, limitatamente alla legittimità costituzionale della legge regionale della Campania n.15/01 (la disposizione relativa al recupero abitativo dei sottotetti) non ha mancato di fornire il suo autorevole giudizio in merito alla valenza delle disposizioni del PUT. Il Giudice delle Leggi, infatti, assume che le disposizioni dei piani paesaggistici (tale è il Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Amalfitano-Sorrentina), coerentemente con quanto prevede il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (art.145), prevalgano sugli altri strumenti di regolazione del territorio e non siano derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali. Nel nostro caso, poi, la legge regionale 19/09 (cd. Piano Casa) neppure dichiara di derogare al PUT. E sul punto pare concorde anche l’avvocatura comunale che richiama in proposito varie decisioni del TAR Campania.

Volendo essere consequenziali ai principi generali fissati dalla Corte Costituzionale e alle medesime argomentazioni dell’avv. Pasetto è impossibile non pervenire alla logica conclusione che nemmeno il piano casa, nelle aree sottoposte al piano paesaggistico, possa consentire la deregulation urbanistica. La regolazione urbanistica, come afferma il Giudice Costituzionale, costituisce di per sé vincolo inderogabile per qualsivoglia atto di pianificazione.

Resta l’esame di un ultimo punto del parere. Si tratta delle considerazioni che svolge l’avv. Pasetto sulla finalità del piano casa. Nello specifico l’avv. Pasetto, prendendo spunto dalla considerazione che nell’ipotesi dell’housing sociale di S.Lucia si è a fronte di un recupero urbanistico di una struttura esistente, sottolinea come le norme del piano casa consentano “la realizzazione di peculiari interventi edilizi in relazione ad immobili dismessi attraverso la cd sostituzione edilizia”.
Riteniamo che, almeno astrattamente, abbia ragione. Infatti è indubitabile che, piano paesaggistico permettendo (ovviamente non è il caso del PUT), gli interventi di housing sociale possano realizzarsi solo ed unicamente in sostituzione di immobili dismessi e per riqualificare aree urbane degradate e patrimonio urbanistico esistente.

Ci chiediamo se l’avv. Pasetto abbia sufficientemente valutato che proprio questa interpretazione, per quanto assolutamente corretta in astratto, determini, sotto altri profili (violazione della l.r. 19/09) l’affossamento dell’altro progetto di housing sociale, quello proposto dalla Cooperativa dei Comunali di Sorrento in via Atigliana. Infatti in via Atigliana non vi è alcuna area urbana degradata né patrimonio urbanistico esistente da riqualificare. L’intervento previsto sarebbe unicamente sostitutivo del fondo agricolo esistente: palazzi al posto di piante!!!

Per gli stessi motivi è illegittimo l’housing sociale a Sant’Agnello previsto in giardini nient’affatto inquadrabili nel novero delle aree urbane degradate. Interventi, tanto quello di via Atigliana a Sorrento che quello nel Comune di Sant’Agnello, che non solo contrastano con i criteri di pianificazione del PUT ma, addirittura, con le stesse disposizioni del piano casa fissate nella legge 19/09.

E’ doveroso ringraziare l’avv. Pasetto per le riflessioni a cui ci ha indotto il suo parere e per gli spunti di senso opposto alla fattibilità degli interventi di housing sociale in Penisola Sorrentina che abbiamo potuto rilevare dalle sue considerazioni”.

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