Sorrento

ZTL a Sorrento, per Fiorentino l’Ente rischia un danno erariale di 400mila euro

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Rosario Fiorentino
Rosario Fiorentino

SORRENTO – Sul caso ZTL e le multe fantasma si registra una dura presa di posizione del consigliere e presidente della Commissione Trasparenza Rosario Fiorentino che va all’attacco dell’Amministrazione paventando un presunto danno erariale di circa 400mila euro prodotto alle casse municipali. L’argomento, proposto in forma di interrogazione, sarà discusso nella prossima seduta del consiglio comunale e chiamain causa il Sindaco, il suo Vice con delega al settore, i dirigenti del 1 e 3° dipartimento. Nella sua istanza Fiorentino richiama l’atto con cui la precedente amministrazione (quella di Marco Fiorenti, ndr) aveva istituito la delimitazione dei varchi di accesso alla ZTL attraverso l’installazione di rilevatore elettronico, in particolare presso i varchi Via Fuori/Via del Mare e Via Tasso/Piazza delle Vittorie. Sulla base di tale dispositivo ad oggi risultano essere state elevate oltre un migliaio di verbali di contestazione per violazioni al  Codice della strada relative ad ingresi non autorizzati nella ZTL in varchi delimitati con rilevatore elettronico  in Via Fuoro/Via del Mare. L’impugnativa delle contravvenzioni davanti al Giudice di Pace ha visto il Comune soccombere nel contenzioso sulla base di una nullità dei verbali con le motivazioni generali che si riportano:

–          Si riscontra in primo luogo una grave violazione della normativa in tema di pubblicità della segnaletica stradale. In particolare si deduce che la legge, per quanto riguarda la disciplina della pubblicità delle zone a traffico limitato, prevede che la segnaletica debba essere ben in vista e comprensibile dalla documentazione fotografica prodotta  come risulta palesemente dalla documentazione fotografica versata in atti, si evidenzia che la segnaletica stradale posta nei pressi dell’accesso al Varco Via Fuoro posto in Via del Mare non è assolutamente visibile in quanto coperta da folta vegetazione. A tale proposito si evidenzia la nullità del verbale impugnato anche per l’omessa installazione di segnali luminosi che indichino, di sera, l’esistenza della ZTL. Tale aspetto è poi confermato anche da una missiva che attesta l’avvenuta integrazione della segnaletica stradale nella zona interessata a partire dalla data 18.01.2010 confermando implicitamente l’illegittimità de verbali elevati antecedentemente a tale data per il motivo sopra esposto;

–          Altro aspetto rilevante è la circostanza che la presunta violazione rilevata con apparecchiature di controllo automatizzate la cui presenza come previsto dalla normativa vigente deve essere presegnalata almeno 400 m. prima. E’ palese, come risulta dalla ampia documentazione depositata in atti, che l’uso delle apparecchiature non era in alcun modo presegnalata almeno 400 metri prima dell’inizio del varco di accesso. Ed ancora il predetto verbale è nullo in quanto non vi è alcuna segnaletica che indichi la presenza della ZTL per chi proviene da Via del Mare per chi proviene dalla frazione di Marina Grande verso Sorrento. I verbali impugnati sono nulli e/o illegittimi in quanto non riportano correttamente il modello di autovelox con cui sono stati contestate le infrazioni, il relativo decreto di omologazione, il decreto prefettizio che ricomprende la strada tra quelle per le quali non è prevista la contestazione immediata.

–          Anche il procedimento amministrativo che dà vita alle delibere richiamate nelle multe risulta viziato. I verbali impugnati sono nulli radicalmente nulli per mancanza del presupposto amministrativo istitutivo della Z.T.L. del Centro Storico di Sorrento e dell’installazione delle telecamere con le quali si è proceduto alla rilevazione dell’infrazione. A tale proposito, infatti, le delibere di C.C. 44/06 e 52/08 nonché la delibera di G.M. n. 53/08 nel prevedere l’installazione della Z.T.L. demandavano alla Polizia Municipale di emanare un decreto e/o regolamento di attuazione. Da quanto è dato sapere il Comando Vigili non ha mai emanato alcun regolamento e se fosse stato emanato non è mai stato pubblicato.

–          In linea di diritto si ricorda inoltre che l’assenza di colpa del contravventore rileva per escludere la fondatezza della violazione in presenza di errore scusabile. Ai fini della legittimità e validità della sanzione non è quindi sufficiente  che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione “contestata”, ma occorre (altresì) che la condotta dell’agente medesimo sia (almeno) colposa, essendo consentito a quest’ultimo la prova dell’assenza di colpa. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge 24.11.1981, n. 689, la colpa è esclusa quando la violazione risulta esser stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente. Si ricorda altresì che “In tema di infrazioni amministrative, l’errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto, quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull’elemento soggettivo della violazione amministrativa (dolo o colpa a norma dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981)” . Nella specie il ricorrente ha provato che la violazione commessa è dipesa unicamente della fatto positivo posto in essere dalla Pubblica Amministrazione che apponendo un segnale di divieto come sopra descritto in maniera irregolare ha ingenerato nel ricorrente la convinzione della liceità della propria condotta; A dimostrazione della buona fede del ricorrente si considerino i seguenti elementi: PRIMA CIRCOSTANZA SCRIMINANTE: omessa ed inadeguata “pubblicità” del segnale stradale posto al “varco”.

–          In via ulteriore i verbali impugnati sono nulli e/o illegittimi per la non conformità dei segnali indicanti la ztl al D.M. 31/03/95 1584 e successive modifiche ed integrazioni nonché al Regolamento di attuazione del Codice della Strada che stabilisce che “I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all’esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.  3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l’altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione. 4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.  5. L’altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un’altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche”. La segnaletica, inoltre, non è conforme in quanto viola gli articoli 39 del Codice della Strada ed 80 del Regolamento di attuazione in quanto il formato e le dimensioni non sono ad essi conformi.

–          Da ultimo, si rileva la nullità dei verbali impugnati per l’omessa preventiva segnalazione, sempre 400 metri prima della zona di accesso alla ZTL, dell’esistenza di telecamere che, invero, non sono minimamente segnalate né sono poste ad un’altezza conforme a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché per la circostanza che le telecamere con cui viene rilevata l’infrazione non sono posizionate a norma di legge in quanto posizionate a 2,5 metri dal posizionamento della cartellonistica con conseguente ulteriore violazione di legge e nullità del verbale oggi impugnato. Molti verbali, relativamente a alla circostanza che l’insufficienza della segnaletica ha determinato una reiterazione ravvicinata del comportamento illegittimo fa si che i verbali siano nulli  quanto alla stregua dell’art. 8-bis della legge n. 689 del 1981, introdotto dall’art. 94 del d.lgs. n. 507 del 1999, le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione, “ove commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”. Detta espressione normativa non rappresenta una endiadi – sicchè la presenza della contiguità temporale di per sè comporti anche necessariamente detta programmazione unitaria – essendo, invece, all’evidenza dettata dalla esigenza di limitare le ipotesi di esclusione della reiterazione ai soli casi in cui sia ravvisabile nel comportamento dell’autore della violazione un unico disegno trasgressivo, e non già dall’intento di estendere il beneficio di cui si tratta a tutti i casi di ripetizione, sia pure in tempi ravvicinati, di una medesima condotta, caratterizzata dalla persistente volontà di porsi in contrasto con la medesima norma che tale condotta sanzione. In via ulteriore sempre in tema di sanzioni amministrative, l’istituto della reiterazione nell’illecito, previsto dall’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto dall’articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo 81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell’articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle “violazioni amministrative…commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”, è dettata al solo fine di escludere l’effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione. Ne consegue che siccome il verbale oggi impugnato è identico sia nella presunta violazione dell’art. 7 sia nella mancata contestazione sia per la somma da pagare sia per la violazione della norma violata al verbale n. 6266Z/2010/V prot. 2030/2010 lo stesso deve essere annullato in virtù del principio sancito dall’art. 8 bis della L: 689/81.

Nel suo intervento Fiorentino evidenzia “...la circostanza che vi sono altissime probabilità che l’esito dei ricorsi pendenti possa consistere in una pesante soccombenza per il Comune di Sorrento, con condanna alle spese stimata complessivamente in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00)euro. Data l‘ampia mole dei ricorsi, vi è motivo di ritenere che  tale soccombenza possa determinare un gravissimo danno erariale al Comune di Sorrento. Visto quanto sopra esposto sussistono tutti i presupposti per una valutazione che comporti l’adozione di atti amministrativi in autotutela con la conseguente eliminazione della lite poiché lo scrivente ritiene che alla base di un’A.C. responsabile, trasparente e orientata ai risultati vi deve essere una buona e agile organizzazione interna, una mission condivisa, la formazione continua del personale, la motivazione dei singoli, la semplificazione della macchina, i percorsi di carriera legati al merito sono alcuni degli obiettivi da perseguire. Le linee guida fondamentali  dell’ azione di governo dovrebbero essere incentrate sui seguenti obbiettivi :

·         controllo e governance delle società partecipate;

·         contenimento e riduzione dei trasferimenti di risorse alle società partecipate che ove strategiche devono trovare nel mercato, nel loro ruolo imprenditoriale e nei benefici di scala le ragioni di esistenza e di sviluppo.

·         incrementare gli interventi per semplificare le attuali procedure rivolte ai cittadini ;

·         praticare la logica dell’orientamento all’utenza, progettando e gestendo i processi e le attività in termini di orientamento al servizio, risultati e qualità;

·         accelerare e sostenere il cambiamento culturale degli operatori utilizzando in maniera continua tutti i contesti formativi e favorendo la circolazione delle informazioni;

·         valorizzare al massimo tutte le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;

·         rendere note ai cittadini le performance dei servizi pubblici;

·         fare del miglioramento continuo uno standard di gestione;

·         snellire l’organizzazione, garantendo un più efficace coordinamento;

·         garantire la trasparenza degli atti e delle procedure amministrative anche facendo ricorso alle moderne tecnologie;

·         introdurre elementi distintivi forti di condivisione alla mission dell’organizzazione ( per esempio la divisa distinta di tutto il personale comunale ).

·         Investire significativamente in nuove tecnologie e servizi innovativi a cominciare dal miglioramento infrastrutturale in tutti gli edifici comunali;

·         Istituire  l’Ufficio legale del Comune.

Il Comune dovrà infine avere i suoi conti e i suoi dati di performance più che in regola. Infatti anche il miglioramento dei dati finanziari e gestionali costituisce un miglioramento di immagine ed uno dei presupposti di base di marketing pubblico per lo sviluppo, in quanto la nostra area si candida ad essere un territorio di eccellenza dell’ Unione europea. Per tali ragioni non può in nessun modo permettersi di subire supinamente tale situazione senza ricercare una situazione onorevole.

Tutto ciò premesso,

Interroga per conoscere

1)      Se non ritiene con l’urgenza del caso di chiedere una relazione al Dirigente del Dipartimento e all’avvocato che assiste il comune un parere pro-veritate;

2)      Se è informato della quantità di ricorsi pendenti dinanzi al Giudice di pace

3)      Se è a conoscenza che l’importo minimo in caso di soccombenza si aggira ad una somma che può sicuramente superare i 400.00,00 euro;

4)      Se il ragioniere è stato informato dei fatti sopra descritti e se ha ritenuto di proporre delle soluzioni per recuperare le somme necessarie per far fronte a tale inevitabile spesa che come risulterebbe dai documenti e dagli atti visionati appare altamente prevedibile;

5)      Se il Vice sindaco Giuseppe Stinga abbia disposto delle direttive e/o indirizzi da perseguire per il dirigente e per il Capo dei VVUU;

6)      Se vi sono ulteriori elementi di valutazione che on risultano a conoscenza dello scrivente che in qualche modo possono modificare le conclusioni di quanto narrato nella presente interrogazione;
Attende V/sollecito interessamento. Si riserva ogni ulteriore azione di sindacato ispettivo e di controllo  e l’occasione è gradita per porgere

Un commento

  • ENRICO

    Spero che quanto riferito possa indurre quanti operano, a qualunque titolo, all’interno dell’Amministrazione Comunale di Sorrento ad agire con maggiore consapevolezza dei propri limiti ed evitando di voler apparire all’esterno come dei sapientoni pronti ad offendere chi li ascolta, con la loro arroganza e presunzione. Ritengo che saranno ben spesi i circa 400.000,00 euro se serviranno quale lezione di vita e di miglioramento del modo di rapportarsi con i sorrentini per i signori di cui sopra.

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