Sant'Agnello

Sant’Agnello, Orlando&Co all’attacco di Sagristani su status amministratori e codice etico

Stampa

I principi e le disposizioni del presente Codice eticoSANT’AGNELLO – Si acuisce lo scontro tra minoranza e maggioranza che lunedì 5 agosto, alle ore 18, si incontrano in consiglio comunale dove saranno discusse alcune mozioni in materia di indennità di carica e di informazione su redditi e status degli Amministratori locali. Una partita che ha scandito la campagna elettorale utilizzata per attaccare e denigrare gli avversari o per accreditarsi agli occhi degli elettori.
Sulle indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio la minoranza propone di ridurle del 50%, la maggioranza ha presentato una mozione che vuole indurre gli ex amministratori a restituire le indennità percepite. Insomma una querelle di cui se ne potrebbe benissimo fare a meno. Interessante invece è l’iniziativa assunta dall’opposizione con una mozione diretta ad attuare ”Azioni tese a migliorare la trasparenza amministrativa e l’informazione istituzionale verso cittadini – Codice etico di comportamento degli amministratori e dei nominati”.

Il gruppo consiliare di Gianmichele Orlando, Antonino Coppola e Pietro Gnarra ha formulato una proposta in linea con i nuovi principi di trasparenza amministrativa relativamente allo status degli Amministratori e all’adozione di un codice etico cui devono attenersi coloro che sono investiti da cariche pubbliche. Una mossa che in parte spiazza la maggioranza del sindaco Pietro Sagristani che di questo tema ne ha fatto uno dei punti cardine della propria campagna elettorale e dello scontro con gli avversari, ma che, una volta vionte le elezioni, sembra essere stato accantonato.

Scrive l’Opposizione: “La partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica. La pubblicazione di informazioni di carattere specifico relativamente agli eletti ed i nominati oltre ad integrare quanto previsto dal dettato normativo di cui al recente D.Lgs. 33/2013 è da considerarsi uno “strumento” utile affinchè ogni cittadino possa essere direttamente informato su chi svolge funzioni pubbliche, presupposto indispensabile di trasparenza e pratica di buona amministrazione“.

Premesso che
– Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recita:
– all’art. 3 (Autonomia dei comuni e delle province), comma 4, “i comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa . I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’àmbito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.…”

– all’art 6 (Statuti comunali e provinciali), comma 2, “Lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.”

– all’art. 8 (Partecipazione popolare), comma 3, “Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”.

– all’art. 10 (Diritto di accesso e di informazione), comma 1, “Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”; che nello stesso art. 10 al comma 2, “Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione”.

Considerato che
• L’art. 18 del titolo 5° della Costituzione, così come modificato, sancisce che “…Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale…”, al fine di esercitare il potere di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale si rende opportuno e necessario agevolare, anche tecnicamente, il diritto di accesso e di informazione dei consiglieri e dei cittadini, come presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza e di buona amministrazione dell’ente di cui in premessa;

• occorre che i comuni diano un segnale concreto di impegno sul versante della trasparenza e della possibilità di accesso agli atti amministrativi;

• l’Associazione Nazionali dei Comuni Italiani (ANCI) negli ultimi anni ha più volte espresso attenzione a queste tematiche promuovendo tra i propri associati iniziative che vadano in questa direzione;

• la recente normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 detta obblighi di pubblicazione di dati relativi i componenti degli organi di indirizzo politico

Vista
la volontà crescente da parte del cittadino utente di ricevere un’informazione dettagliata sulle attività deliberative e di gestione dell’Amministrazione comunale; visti gli obblighi generali di onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l’esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori e dei nominati
Il Consiglio Comunale
DELIBERA

1. che sul sito del Comune di Sant’Agnello siano disponibili, entro il termine perentorio di 1 mese dall’approvazione del presente atto:

a) di ciascuno eletto al Consiglio Comunale e di ciascun nominato in Commissioni Comunali i seguenti dati previsti dal D.Lgs. 33/2013:
• Nome e cognome, luogo e data di nascita;
• L’atto di nomina o proclamazione;
• Il curriculum e la situazione lavorativa/occupazionale;
• I compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico e gli importi pagati con fondi pubblici per viaggio di servizio e missioni;
• I dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici e privati unitamente ai compensi a qualsiasi titolo corrisposti per le stesse;
• Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed i consequenziali compensi spettanti;

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*