Sant'Agnello

Sant’Agnello, ordinanza sindacale per disciplinare le sale giochi

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G. M.Orlando

Parte da Sant’Agnello una vera e propria sfida alle attività svolte da sale giochi e attrazioni che stanno mettendo sempre in più gravi difficoltà persone e interi nuclei familiari. Il Sindaco Gian Michele Orlando ha infatti emesso un’ordinanza sindacale, entrata in vigore dal primo aprile, che disciplina rigorosamente l’esercizio di tali attività sull’intero territorio comunale con l’intento di porre un argine al dilagare di quella che è diventata una vera e propria piaga sociale con pesanti risvolti sugli equilibri familiari e lavorativi della comunità. Ci sono tante famiglie anche nel nostro Comune che vivono la drammaticità di questo problema che, come un cancro, distrugge la comunità familiare, l’impoverisce e ne altera irrimediabilmente i rapporti con pesanti pregiudizi per tutti, adulti e ragazzi – spiega Orlando – C’è bisogno, come recentemente è stato evidenziato anche in un convegno svoltosi a Piano di Sorrento su questo delicato argomento, di educare per prevenire veri e propri fenomeni di dipendenza degli individui dal gioco. Ormai non c’è più distinzione tra uomini e donne, adulti, giovani e anziani, stato sociale…La febbre da gioco sta sconvolgendo la nostra società e i rischi che ne possono derivare sono pesantissimi per tutti e un’Amministrazione non può restare indifferente. Ha l’obbligo di arginare, o tentare di farlo, il fenomeno per evitare drammi ancora più gravi che sono dietro l’angolo. E questo senza parlare di tutte le altre implicazioni connesse alle attività svolte da sale giochi e attrazioni…”. Da tempo il Sindaco di Sant’Agnello ha individuato in questo fenomeno un grave problema sociale per il Paese e per l’intera Penisola Sorrentina e senza indugi, dopo aver approfondito con gli uffici la problematica ed aver registrato una forte attenzione dell’opinione pubblica locale su questo problema, ha deciso di intervenire con un’ordinanza che impone nuove regole agli operatori, limiti di distanza e di orario di apertura e chiusura, controlli sui giochi e sull’accessibilità alle sale da parte dei minori. Dall’1 aprile al 31 ottobre poi le sale devono avere precisi requisiti, accessibilità, servizi igienici e uscite di sicurezza, devono cessare le attività e chiudere gli esercizi rigorosamente alle 22, mentre nel resto dell’anno alle 21. Nei casi di abusi e contravvenzioni accertate alle disposizioni sindacali, scattano ulteriori riduzioni e sanzioni. Divieto anche alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche con particolare attenzione ai minori di anni 16. “Qui si tratta di salvaguardare l’integrità degli individui sempre di più coinvolti, oserei dire quasi in modo frenetico, nel gioco ad oltranza con l’illusione di vincite consistenti – evidenzia il Sindaco Orlando – e quando vediamo anche casalinghe, anziani che vicino alle macchinette si giocano i soldi per la spesa o l’intera pensione allora vuol dire che siamo di fronte a una vera e propria degenerazione cui occorre porre rimedio. In questo senso condivido l’impegno del Sen. Raffaele Lauro nella lotta preventiva a ogni forma di gioco d’azzardo, di sfruttamento della povertà anche da parte dello Stato che gestisce questo business attraverso un vero e proprio network di agenzie che ormai sembrano luoghi dove si svolge una vita parallela e soprattutto mortificante per la persona umana. Ho invitato le forze dell’ordine ad osservare con particolare attenzione il rigoroso rispetto della normativa e dei limiti della mia ordinanza”.

Il testo integrale dell’Ordinanza

Premesso che

le recenti innovazioni al  Testo Unico delle Leggi di P.S. nella sezione relativa ai giochi leciti prevista dall’art. 110 del citato T.U pur avendo operato un tentativo di disciplinare la materia, hanno “legalizzato” una tipologia di apparecchi in precedenza vietata, che consente piccole vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina), nell’intento di contrastare il fenomeno delle vincite clandestine in denaro per cui si rende necessaria una regolamentazione al fine di arginare il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo; tale dipendenza sempre più riveste un carattere di allarme sociale in quanto si assiste in molti casi ad una degenerazione patologica del gioco d’azzardo che può portare a ricadute negative sulla collettività e sulle singole famiglie

Visti

–          l’art. 50, l’art. 54 e l’art. 7 bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali, data la delicatezza che la contingibilità del fenomeno presenta;

–          l’art. 6 comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689;

–          la Legge 125 del 25/07/2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23/05/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza urbana”;

–          il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 (“Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”);

–          l’art. 3, comma 6, della legge 15 luglio 2009, n. 94

Ritenuto

necessario adottare apposita ordinanza sindacale per la contingibilità del fenomeno, con l’obiettivo di disciplinare ulteriormente, a livello comunale, le modalità di utilizzo dei giochi e il numero massimo degli stessi per ogni sala giochi; limitare l’accesso agli apparecchi da gioco e, ove possibile, dissuadere dall’utilizzo degli stessi, in special modo da parte delle fasce più a rischio, rendendo obbligatoria una forma di pubblicità, all’interno di ogni esercizio, riguardo la pericolosità di assuefazione e abuso, che può scaturire dall’uso per soggetti psicologicamente deboli.

ORDINA

nel pieno rispetto delle norme statali che regolano la materia, e precisamente:

– R.D. 18.06.1931, n. 773 (TULPS) e s.m.i.

– R.D. 06.05.1940, n. 635 (regolamento TULPS) e s.m.i.

Condizioni di efficacia

Le comunicazioni di cui all’art. 19 della L. 241/90 sono condizionate al rispetto delle seguenti condizioni inderogabili.

Utilizzo degli apparecchi

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

a) ai minori di anni 15, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;

b) ai minori in età di obbligo scolastico nelle ore mattutine dei giorni non festivi;

c) ai minori di anni 18 relativamente agli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS.

Obblighi dei titolari

All’ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello che avverte sul pericolo di assuefazione e abuso provocati dalle “macchinette”, che possono sfociare in vere e proprie forme di patologia.

I titolari dovranno altresì esporre l’autorizzazione comunale, la denuncia di inizio attività, i prezzi e la tabella dei giochi proibiti nonchè i nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato agli apparecchi installati. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell’età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’art. 110 del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all’art. 110 c. 8 del TULPS. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 20 e la comunicazione di cui all’art. 19 della L. 241/90.

Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell’art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato. E’ fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine “casinò”, slot machine o termini che richiamano il gioco d’azzardo. Come disposto dall’art. 18 del Reg. Att. TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l’uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l’inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell’autorizzazione.

Distanze

La comunicazione di apertura di nuovi esercizi  e il trasferimento di sede potranno avvenire esclusivamente nel rispetto di una distanza di mt. lineari 500 da altra sala giochi già esistente. Qualora richiesto è consentito l’ampliamento della superficie delle sale giochi già esistenti a condizione che queste non superino complessivamente mq 250, misurata come indicato più avanti. La distanza tra gli esercizi è misurata sul percorso pedonale più breve, indipendentemente dalla regolamentazione dei passaggi pedonali. Dette disposizioni e limiti non si applicano per gli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS ( agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 88 del TULPS ed esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del TULPS ).

Caratteristiche minime e limitazioni

L’autorizzazione per sala giochi può essere rilasciata quando:

a) la superficie del locale non sia inferiore a 100 mq e superiore a mq 250, al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali: sala gioco delle carte, uffici o magazzino, attività complementari di cui al successivo art. 18;

b) il locale non sia ubicato in edifici di civile abitazione o confinante con questi;

c) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l’accessibilità, nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;

d) fatte salve le norme suddette il locale deve essere dotato di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui un bagno per portatori di handicap;

e) gli apparecchi o congegni previsti all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, sono collocati in aree specificamente dedicate;

f) la superficie occupata con i giochi non può superare il 60 per cento della superficie calpestabile complessiva al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso, quali uffici o magazzini. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all’attività di sala giochi.

La distanza minima di sala giochi da scuole di ogni ordine e grado, è fissata in mt lineari 300. La distanza minima di sala giochi da caserme, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo, residenze assistite e similari, chiese e luoghi destinati al culto è fissata in mt lineari 250. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, ai sensi dell’art. 8 comma 4) della legge regionale 30/2003, purché la superficie ove viene svolta l’attività di pubblico esercizio non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell’attività di sala giochi misurata come indicato ai precedenti commi, e l’attività di somministrazione sia all’interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via e non pubblicizzate all’esterno. Nell’attività di sala giochi dove viene esercitata anche l’attività di somministrazione alimenti e bevande, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi. Non è consentito apportare alcuna modifica dell’attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell’attività di somministrazione alimenti e bevande. In tali esercizi è esclusa l’attività di ristorazione. I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, non possono essere trasformati in sale gioco se non previa riconsegna della licenza.

Condizioni per l’apertura

Le sale giochi possono essere attivate esclusivamente in locali aventi le caratteristiche previste dal presente atto e siano conformi ai titoli abilitativi riguardanti la destinazione d’uso. E’ necessario rispettare localmente:

a) Il contingentamento;

b) le distanze minime fra le varie sale giochi;

c) le distanze minime con strutture quali: ospedali, case di cura, residenze assistite e similari, scuole di ogni ordine e grado, chiese, e in genere luoghi di culto, cimiteri, ecc;

d) il locale non sia ubicato in edifici di civile abitazione o confinante con questi;

e) le caratteristiche minime del locale.

Il titolare della sala deve designare un gerente responsabile. Questi, attraverso la sua costante presenza, risponde del buon funzionamento della sala con l’obbligo di vigilare in permanenza sul locale e sull’esercizio degli apparecchi. In particolare, si adopererà per prendere tutti i provvedimenti atti al mantenimento dell’ordine e della quiete, sia all’interno che all’esterno della sala. Nel caso di assenza del gerente, la sala non può essere aperta qualora lo stesso non venga sostituito tempestivamente da altra persona competente dandone avviso scritto alla Polizia Locale;

L’apertura e la chiusura di dette sale è stabilita dall’apposita ordinanza sindacale; l’Amministrazione Comunale può prevedere delle deroghe o restrizioni agli orari previsti, a dipendenza dell’ubicazione della sala, delle proprie caratteristiche e dell’eventuale necessità di tutelare la quiete e la salute pubblica. Il titolare dovrà indicare il genere e il numero degli apparecchi che intende mettere in esercizio nella propria sala; il Comune si riserva di diminuire il numero degli apparecchi o vietare giochi che possono offendere la morale pubblica. Nei locali della sala è vietato far funzionare apparecchi musicali di qualsiasi genere con finestre o porte aperte. L’uso di detti strumenti è pure vietato quando ciò può turbare la pubblica quiete; La Polizia Locale è incaricata di operare la necessaria vigilanza per il rispetto delle disposizioni previste; per il tramite dei suoi agenti può in ogni momento:

a) ispezionare la sala, e ciò a qualsiasi ora;

b) verificare i dati personali di tutte le persone che si trovano nei locali;

c) far sgomberare la sala se si verificano disordini.

Orari delle sale giochi

L’orario di attività delle sale giochi è fissato dalle ore 9,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni nel periodo 1 novembre – 31 marzo e dalle ore 9,00 alle ore 22,00 nel periodo 1 aprile – 31 ottobre. In caso di abbinamento dell’attività di sala giochi con altre attività prevalenti queste ultime, se debitamente separate dalla sala giochi, potranno, con ordinanza del Sindaco,avere orari di attività diversificati. Fatta salva l’applicazione delle norme del codice penale, del codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di emergenza, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste all’articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiusura serale delle sale giochi.

Attività complementari consentite nelle sale da giochi

Presso la sala giochi è ammessa:

  • · l’installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa

osservanza delle vigenti norme previste in materia;

  • · l’installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate;
  • · l’attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi della L. R. 30 del 24.12.2003, nel rispetto delle

specifiche disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Le superfici dei locali strettamente e durevolmente destinati a tali attività, non sono conteggiate come superfici dei locali di sala da gioco, misurata come indicato in precedenza.

Limitazioni alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Nella sala giochi o sala di attrazione, con annessa attività secondaria di somministrazione di alimenti e bevande, sono vietata:

  • · la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 16 (sedici) anche in presenza di familiari;
  • · la somministrazione di bevande aventi alcolico superiore a 21% del volume.

Sanzioni

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17- quater, 110 e 221-bis del TULPS. Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell’art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite:

a) mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l’utilizzo dei giochi o dell’obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00;

b) installazione degli apparecchi all’esterno dell’esercizio: sanzione da Euro. 75,00 a Euro 500,00;

c) mancato rispetto dei limiti di superficie da destinare alla sala giochi e/o all’attività di somministrazione: sanzione da Euro. 75,00 a Euro 500,00;

d) mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d’azzardo patologico: sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00;

In caso di violazioni relative ai precedenti punti a), c) e d), potrà essere disposta la sospensione dell’autorizzazione per sala giochi, con contestuale sospensione delle attività di sala giochi e di somministrazione, fino al ripristino delle condizioni previste dalla presente Ordinanza.

Nei casi di reiterazione della violazione potrà essere disposta la revoca delle autorizzazioni.

Ai sensi dell’art. 110 c. 10 del TULPS, se l’autore degli illeciti di cui all’art. 110 c. 9 è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell’art. 8-bis della L. 689/91, è revocata.

Installazione di singoli apparecchi negli esercizi pubblici diversi dalle sale giochi

A norma dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all’art. 110 del TULPS, nonché di altri apparecchi automatici da trattenimento, all’interno di esercizi pubblici muniti di licenza rilasciata ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS, diversi dalle sale giochi, è soggetta a denuncia d’inizio attività. L’installazione degli apparecchi di cui al primo comma è consentita unicamente presso gli esercizi assoggettati a licenza ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS. La denuncia d’inizio attività deve rispettare i limiti numerici previsti dalle disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia.

D E M A N D A

al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite  affissione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune.

Il SINDACO

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