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Boxlandia: la Regione conferma la linea interpretativa sui vincoli del Put

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Su boxlandia si sta consumando un confronto politico, istituzionale, giudiziario tra diversi protagonisti di prima, seconda e terza fila, a vario titolo coinvolti nell’affaire. Altri giocano di rincalzo, altri ancora restano nelle quinte anche se l’intervista dell’avv. Adriano Bellacosa, rilasciata a Positanonews qualche giorno fa, contiene alcune informazioni sulle quali sarebbe opportuno procedere ad un approfondimento visto che l’esponente del PdL dichiara di aver acquistato l’area di Vico Rota a Sorrento su consiglio di un cancelliere, e che “…di fatto non sono il proprietario dell’immobile…“. Altra materia per gli inquirenti che sicuramente avranno acquisito agli atti l’intervento di Bellacosa. Molte delle discussioni in corso riguardano l’interpretazione della normativa urbanistica e la sua corretta applicazione in aree sottoposte a vincoli. Il confronto, in talune circostanze, avviene proprio sulle diverse, se non addirittura opposte interpretazioni che tecnici e amministratori locali danno alle leggi vigenti. Premesso allora che lo sventramento del sottosuolo della Penisola Sorrentina fa seguito al ventennio della cementificazione superficiale del territorio costiero, la realizzazione di box interrati, pertinenziali e non, trova giustificazioni nell’esigenza di rispondere alle problematiche del traffico le quali invece restano insolute per le ovvie ragioni che con i box interrati non si risolve il problema: lo si aggrava soltanto, tanto più che questi box spesso subiscono cambi di destinazioni d’uso del tutto illegittimi. Senza considerare che, complice anche la crisi economica, la vendita dei box langue ovunque. Le Associazioni Ambientaliste e forze di opposizione che cercano di contrastare queste operazioni si ispirano a un’interpretazione delle normativa, messa nero su bianco all’indirizzo della Regione Campania, che si può così riassumere:

“L’art. 3 del d.m. 1444/68 nel disciplinare, ex art 17 penultimo comma legge 765/67, i rapporti massimi tra edilizia residenziale ed attrezzature pubbliche, determina in 18mq la dotazione minima da destinare per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio ripartendo tale quantità complessiva nel seguente modo:

a) mq 4,50 di aree per l’istruzione, scuole materne e scuole dell’obbligo;

b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc…) ed altre;

c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq 2,50 di are per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n.765, 18 della legge n.765); tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli.

E’ dunque evidente che le aree da destinare a scuole materne e dell’obbligo, di cui alla lettera sub a), ad attrezzature di interesse comune, di cui alla lett. b), quelle da destinare ad attrezzature sportive di cui alla lettera c), sono ben distinte da quelle destinate a parcheggi e di cui alla lettera sub d).

L’art. 17 della L.R. della Campania n:35/87, suddividendo la zona 2 del Piano Paesistico della Costiera Sorrentino-Amalfitana (Tutela degli insediamenti  antichi accentrati) in due sottozone, A e “di rispetto ambientale” allorchè prevede la possibilità di realizzare nella sottozona di “rispetto ambientale” opere pubbliche fa riferimento unicamente alle categorie individuate sub lettere a), b), e c).

Tenuto conto del richiamo  espresso che l’art. 17 della L.R. 35/87 fa al D.M. 1444/68 è evidente che nella zona di rispetto ambientale è esclusa la possibilità di realizzare parcheggi di alcun tipo.

Peraltro anche a voler dare una interpretazione più estensiva alla disposizione di cui all’art. 17 L.R. 35/87 v’è da rilevare che giammai in zona 2 potrebbero realizzarsi, sia pure in regime di diritto di superficie, box pertinenziali. Neppure la procedura di project financing potrebbe consentire al privato, che agisce ex articoli 37 bis 1109/94 così come modificata dalla legge 166/02, in assenza di una specifica previsione, di derogare alla normativa del PUT e, conseguentemente, realizzare in zona 2 del PUT box pertinenziali a tutti gli effetti un intervento di edilizia privata. In tal senso la copiosa Giurisprudenza dei Giudici Amministrativi tanto del CdS (decisione 4810/10) quanto del TAR Campania (ex multis n°1777/11).

Dai riscontri interpretativi sull’argomento, più o meno recenti, da parte della Regione Campania trovano conferme le tesi sull’applicabilità dell’art. 9 della L.R. 19/2001 e successive modifiche in area PUT.

La Regione Campaniain riferimento all’art. 9 della L.R. 19/2001 così come modificato dalla L.R. 1/2012, eliminando l’aggettivo “procedurali” dopo la parola “disposizioni“, presente invece nella precedente stesura, testualmente recita: “Le disposizioni della presente legge trovano applicazione anche nei territori sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n°35, ciò non significa che le disposizioni della L.R. 19/2001 prevalgono su quelle della L.R. 35/87, ma solo che le stesse norme possono esse applicate anche nel PUT, nel rispetto, però delle sue vincolanti prescrizioni e salvo comunque l’eventuale e preventivo parere delle Soprintendenze interessate“.

Questa è l’interpretazione che è stata resa anche dall’Assessore Regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio (On. Marcello Taglialaterla, ndr) il 21-03-2012 in risposta a un’interrogazione consiliare che riguardava la possibilità di realizzare parcheggi pertinenziali in ambito PUT.

Spiega la Regione: “Si evidenzia inoltre che la facoltà di deroga agli strumenti urbanistici vigenti, prevista dall’art. 9, comma 1, della L. 122/89, nonchè dell’art. 6, comma 2 della L.R. 19/2001, così come modificato dall’art. 49 della L.R. 16/2004 è applicabile ai soli strumenti urbansitici, e non anche ai piani sovraordinati (come ad esempio il PUT), restando fermi i vincoli previsti dalla legislazione paesaggistica ed ambientale”. Per essere ancora più chiari: “La suddetta deroga deve essere assoggettata necessariamente al rispetto di quanto disposto dall’art. 14 del DPR 380/2001 che “può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7,8, e 9 del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444”.

E’ allora possibile realizzare “box interrati pertinenziali in Zona A di PRG che ricadono in Zona Territoriale 2 del PUT”? Per la Regione “…tale zona territoriale consente che il PRG possa articolarsi in zona “A” ed eventualmente in zona di “rispetto ambientale“. La Zona A, ricadente in zona territoriale 2 del PUT, deve prevedere la redazione obbligatoria di Piani Particolareggiati di restauro e risanamento conservativo e, nelle more dell’approvazione dei suddetti piani particolareggiati, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e consolidamente statico, secondo le norme tecniche del titolo IV della L.R. 35/87 e, tra gli interventi ed opere consentite, non è compresa, nè assimilabile la realizzazione di box, ancorchè interrati. Per completezza informativa, anche nella zona di “rispetto ambientale”, di cui alla “zona territoriale 2” del PUT, non è possibile realizzare parcheggi, sia pubblici che privati, in quanto nella stessa sono consentiti, tassativamente, solo i seguenti interventi pubblici: “scuole materne e dell’obbligo, attrezzatire di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali”. Si fa rilevare, altresì, che tra le attrezzature di interesse comune, di cui all’art. 3 del DM 1444/68, non rientrano i parcheggi. I vincoli e le prescrizioni di cui alle varie zone territoriali del PUT previste dall’art. 17, nonchè dal titolo IV della stessa L.R. 35/87, si estendono anche nel sottosuolo“.

Da Massalubrense a Vico Equense la normativa e la relativa interpretazione tecnica e politica da parte della Regione dovrebbe sgomberare il campo da equivoci ed errori impedendo ulteriori interventi su un territorio già profondamente devastato in superficie come nel sottosuolo. E’ l’ora di fermare quest’aggressione del sottosuolo che l’On. Luisa Bossa (Pd), qualche mese fa in visita in Costiera per analizzare il fenomeno “boxlandia“, ebbe a definire una vera e propria “metastasi” che sta consumando il sottosuolo della Penisola Sorrentina dopo averne già ampiamente devastata la superficie!

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