Campania,  Diario Politico©Raffaele Lauro,  Italia

Gioco d’azzardo: il Sen. Lauro presenta un disegno di legge

Stampa
Sen. Raffaele Lauro (PdL)

ROMA – Registriamo con soddisfazione che l’impegno del Sen. Raffaele Lauro nella lotta al gioco d’azzardo, legale e illegale, continua senza soste e si concretizza con la presentazione di uno specifico disegno di legge per disciplinare rigorosamente il settore che, gestito anche dallo Stato, sta mettendo a dura prova la società italiana, milioni di famiglie sempre più vittime di questa nuova droga.  “Il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d’azzardo, sia legale o autorizzato, sia illegale, in mano alla criminalità organizzata, è, in Italia, in fortissima espansione (non meno di 100 miliardi di euro per il 2012), anche con riferimento al gioco d’azzardo on line. Esso, di fronte alla sostanziale indifferenza delle istituzioni, dell’informazione e della pubblica opinione, sta producendo effetti devastanti sui redditi delle famiglie, sui soggetti meno abbienti e sulle categorie più deboli della società, giovani ed anziani, specie in una fase di recessione economica, nonché patologie, i cui costi umani e sociali, in futuro, saranno rilevanti“.

slot machine in un bar

Con queste parole di denunzia, stamane, al Senato, il sen. Raffaele Lauro (PdL), membro della commissione antimafia e del comitato antiriciclaggio, ha illustrato un disegno di legge già presentato, recante “Misure urgenti sul gioco d’azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse.” “Esiste, in molti casi – ha aggiunto Laurouna continuità e una contiguità, ormai accertata dalle indagini della magistratura e dalle operazioni di polizia, tra il cosiddetto gioco d’azzardo legale o autorizzato e quello illegale, in mano alla criminalità organizzata, che è ramificato su tutto il territorio nazionale, ma assume una valenza allarmante sui territori di tradizionale insediamento delle società criminali e dei circuiti malavitosi. Il sistema normativo, sanzionatorio e di controllo, quindi, non appare sufficiente a disciplinare, a controllare e a sanzionare una situazione che diventa ogni giorno più grave. In attesa che il Parlamento – ha concluso Laurodiscuta la prima relazione sul tema, approvata all’unanimità dalla commissione antimafia ed inviata, l’anno scorso, ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati, ed altre relazioni che sono in corso di redazione da parte del comitato antiriciclaggio della commissione stessa, pervenendo ad una auspicabile commissione parlamentare d’inchiesta, ho ritenuto indifferibile proporre di rafforzare il sistema normativo con misure urgenti sul gioco d’azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto alla pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse“.

 Pubblichiamo di seguito il disegno di legge presentato al Senato:

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XVI LEGISLATURA ———–

 DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore LAURO

———–

Misure urgenti sul gioco d’azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse

———–

        Onorevoli Senatori,

il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d’azzardo, sia cd. legale o autorizzato, sia illegale, in mano alla criminalità organizzata, è, in Italia, in fortissima espansione (non meno di 100 miliardi di euro per il 2012), anche con riferimento al gioco d’azzardo on line. Esso, di fronte alla sostanziale indifferenza delle Istituzioni, dell’informazione e della pubblica opinione, sta producendo effetti devastanti sui redditi delle famiglie, sui soggetti meno abbienti e sulle categorie più deboli della società, giovani ed anziani, specie in una fase di recessione economica, nonché patologie, i cui costi umani e sociali, in futuro, saranno rilevanti. Esiste, in molti casi,  una continuità e una contiguità, ormai accertata dalle indagini della magistratura e dalle operazioni di polizia, tra il cd. gioco d’azzardo legale o autorizzato e quello illegale, in mano alla criminalità organizzata, che è ramificato su tutto il territorio nazionale, ma assume una valenza allarmante sui territori di tradizionale insediamento delle società criminali e dei circuiti malavitosi. Il sistema normativo, sanzionatorio e di controllo, quindi, non appare sufficiente a disciplinare, a controllare e a sanzionare una situazione che diventa ogni giorno più grave. In attesa che il Parlamento discuta la prima relazione sul tema, approvata all’unanimità dalla commissione antimafia ed inviata, l’anno scorso, ai Presidenti del Senato e della Camera, ed altre relazioni, che sono in corso di redazione da parte del comitato antiriciclaggio della commissione stessa, pervenendo ad una auspicabile commissione parlamentare di inchiesta, appare indifferibile provvedere a rafforzare il sistema normativo con misure urgenti sul gioco d’azzardo per la tutela dei minori, per il divieto della pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse, contenute nel provvedimento che si propone. Molti giochi sono notoriamente “pericolosi” per i minori (new slot, giochi on line), in quanto caratterizzati da una vera e propria rivoluzione tecnologica. Essi definiscono un nuovo modo di giocare – solitario, decontestualizzato (a ogni ora e in ogni luogo), globalizzato, con regole semplici e universalmente valide ad alta soglia di accesso per le frange più giovani della società. Si tratta, infatti, di tipologie di gioco che si rivolgono a un pubblico generalmente “indifeso”, in quanto lontano dall’azzardo e dai suoi “luoghi di culto”: adolescenti, pensionati mai entrati in sale da gioco, interi nuclei familiari, con i loro bambini, popolano le sale da gioco. L’esigenza della tutela del consumatore in subiecta materia e la conseguente necessità di contrasto al fenomeno delle cd. “ludodipendenze” e del “gioco d’azzardo patologico” è, peraltro, da sempre avvertita dalla giurisprudenza comunitaria ed amministrativa, come testimoniano le restrizioni alle attività di gioco apportate dagli Stati membri, giustificate dal motivo imperativo di interesse generale costituito dalla “tutela del consumatore e la prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco”. In tale ottica, la recente legge “di stabilità” (legge n. 220/2010) ha introdotto, per la prima volta in modo espresso nel nostro ordinamento, il divieto generalizzato di gioco per i minori di anni 18, prevedendo, in caso di inosservanza del divieto, la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro e con la chiusura dello stesso esercizio fino a 15 giorni nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale, locale o, comunque, punto di offerta del gioco. Al fine di rafforzare l’impianto normativo di fondo previsto dalla legge di stabilità, mantenendone la “filosofia”, l’articolo 1 prevede un inasprimento delle sanzioni previste per chi consente ai minori di anni diciotto la partecipazione ai giochi pubblici, per aumentare la deterrenza del divieto. In particolare, la sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 euro viene aumentata da 5.000 a 20.000 euro, precisando che la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio (da 10 a 30 giorni anziché fino a 15 giorni) si applica indipendentemente dall’irrogazione della sanzione pecuniaria e dalla eventuale definizione in via breve della stessa. Inoltre, la norma prevede una ulteriore sanzione amministrativa qualora il trasgressore commetta tre violazioni nell’arco di un triennio, stabilendo, in tale ipotesi, la revoca da qualunque autorizzazione o concessione amministrativa, rilasciata in materia di gioco pubblico. Si tratta, come è noto, dell’autorizzazione di polizia prevista, a seconda delle diverse tipologie di gioco, dagli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e della concessione amministrativa rilasciata da AAMS. Poiché le violazioni della specie sono accertate dal competente ufficio di AAMS, la norma prevede che sia l’ufficio accertatore a comunicare alle autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni (Comune o Questura) l’avvenuta violazione, onde consentire ad esse di applicare la predetta sanzione accessoria.

Per motivi di coordinamento, il comma 2 dell’articolo che si propone, abroga le disposizioni recate dall’articolo 1, comma 70, periodi secondo, terzo e quarto, della legge n. 220/2010 ed i commi 8 e 8-bis, nonché il primo periodo del comma 9-ter dell’articolo 110 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773/1931). Il comma 3 della norma in esame, nell’ipotesi di violazione commessa mediante utilizzo degli apparecchi da divertimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Tulps (“new slot” e “VLT”) aggiunge, a quelle fin qui indicate, una ulteriore sanzione di carattere amministrativo non pecuniario, consistente nella sospensione, per un periodo da 1 a 3 mesi, dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006). Al riguardo, si ricorda che il comma 82 dell’articolo 1 della legge di stabilità, sostituendo il citato comma 533 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, ha previsto che presso 1’AAMS venga istituito, a decorrere dal 19 gennaio 2011, un elenco riportante i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l’esercizio dei giochi, i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali, ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco. La disposizione prevede il divieto per i concessionari di intrattenere rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle predette attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco, sotto comminatoria della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 10.000,00 per ciascun contraente e della revoca della concessione nel caso di “terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell’arco di un biennio”, oltre alla risoluzione di diritto del rapporto inter partes. Il comma 3 della norma stabilisce, conseguentemente, che, in caso di violazione delle norme sui minori, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore e che, nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall’elenco. In sostanza, l’irrogazione di questa sanzione amministrativa comporterà, nell’ipotesi, ad esempio, di pubblico esercizio con apparecchi da divertimento, che, per il periodo di sospensione, l’esercente trasgressore non potrà utilizzare gli apparecchi nel locale in cui è stata perpetrata la violazione. Il particolare rigore previsto nell’ipotesi di gioco minorile con gli apparecchi da divertimento, di cui all’articolo 110, comma 6, è giustificato dalla particolare pericolosità insita in questo tipo di gioco, soprattutto per i soggetti, come appunto i minori di età, socialmente più “indifesi”.

Appare, altresì, opportuno vietare ogni forma di pubblicità ingannevole che favorisca, tra i soggetti deboli, in particolare minori e anziani, l’accesso al gioco d’azzardo. Al riguardo, ogni violazione è punita con un’adeguata, significativa, ancorché proporzionata sanzione amministrativa pecuniaria.

Dall’anno 2010 è in vigore, anche per gli operatori che esercitano in sede fissa l’attività di offerta di giochi e scommesse e concorsi pronostici, la normativa antiriciclaggio, introdotta dal D.Lgs 21/11/2007 a. 231, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE, modificata dal D.Lgs. 25/09/2009 n 15, già in precedenza in vigore per gli operatori che esercitano tale attività on line. Gli obblighi in vigore, che riguardano le agenzie di scommesse, i corner, le ricevitorie, le sale bingo e le sale in genere ove viene esercitata l’attività in sede fissa, devono essere rispettati:

–  dai Concessionari AAMS;

–  dai Gestori che operano per conto di un Concessionario, il quale fornirà ai propri Gestori ulteriori istruzioni operative;

 La norma, in particolare, individua due tipologie di operatori:

a)  gli operatori di gioco “fisso” (art. 14, comma 1, lett. e-bis), ovvero coloro che svolgono l’attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro;

b)  gli operatori di gioco “on line” (art. 14, comma 1, lett. e), ovvero coloro che svolgono l’attività di offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Per   la   raccolta   “fìssa”,   l’articolo   24,   comma   4,   del  D.Lgs.    n.   231/2007   prevede   l’obbligo   di  procedere all’identificazione di ogni cliente per movimentazioni superiori a 1.000 euro.

Per identificazione si intende la registrazione cartacea e/o informatica delle seguenti informazioni (Cliente) – Nome e cognome, – Data e luogo di nascita, – Indirizzo di residenza e/o domicilio, – Codice fiscale, – Estremi del Documento di identificazione; (Operazione) – Data e valore dell’operazione, – Mezzo di pagamento utilizzato.

Lo stesso articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo prevede che gli operatori che svolgono l’attività di gestione di case da gioco on line, ovvero che effettuano l’offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza di autorizzazione AAMS, procedano all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente, per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di gioco, esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la moneta elettronica, per i quali è possibile assolvere gli obblighi di identificazione. A tali soggetti è fatto obbligo di registrare e acquisire le informazioni relative:

a)  ai dati identificativi dichiarati dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali di accesso ai giochi on line;

b)  alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti dì gioco e di riscossione sui medesimi conti;

c)   al valore delle operazioni sopra indicate e ai mezzi di pagamento utilizzati;

d)  all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

         Per rendere più efficace l’impianto normativo in materia di antiriciclaggio nel settore dei giochi, l’articolo 2 prevede un aumento delle sanzioni applicabili nel caso di violazioni commesse da operatori di gioco, soggetti alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007, quando le stesse vengono eluse frazionando fraudolentemente le operazioni per non superare il limite di 1.000 euro. In secondo luogo, viene introdotta un’ulteriore aggravante quando le violazioni medesime sono commesse da operatori che agiscono in assenza o inefficacia delle autorizzazioni e concessioni amministrative. Infatti, non v’è dubbio che questi operatori, che agiscono al di fuori di ogni tipo di controllo preventivo di natura amministrativa e che sono sconosciuti sia ad AAMS sia alle forze di polizia, potrebbero più facilmente degli altri veicolare il denaro contante in ambiti estranei ai circuiti finanziari regolari. Se si considera, poi, che molti di questi operatori irregolari sono collegati con soggetti esteri emerge con maggiore vigore la necessità di inserire norme sanzionatorie dotate di un sufficiente grado di deterrenza. A tali fini, la norma in esame modifica gli articoli 55 e 57, concernenti, rispettivamente, le sanzioni penali ed amministrative in materia di riciclaggio, prevedendo un inasprimento delle relative pene, quando le violazioni previste dalle citate disposizioni sono poste in essere da tali operatori irregolari, in quanto operanti in assenza o inefficacia di autorizzazione di polizia o di concessione amministrativa rilasciata da AAMS. Consegue a tale nuovo impianto normativo che gli obblighi in materia di antiriciclaggio (identificazione del cliente e registrazione delle operazioni effettuate) si intendono estesi anche agli operatori irregolari, pur non potendo questi essere assimilati ai soggetti dotati di regolare autorizzazione di polizia e di concessione amministrativa.

La lettera d) della norma in esame introduce la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio da 1 a 3 mesi, in caso di reiterazione delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 231/2007.

Le modifiche legislative proposte non toccano le competenze né la procedura per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni, che restano, quindi, immutate.

L’articolo 3, mutuando le previsioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo, in materia di normativa antimafia”, disciplina il sistema della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualsiasi genere, introducendo il principio dell’obbligatorietà dell’utilizzo di conti dedicati, bancari o postali, per tutte le attività attinenti ai concorsi e alle scommesse. In particolare, le norme prevedono che tutti i movimenti finanziari relativi a tali attività di gioco siano effettuati attraverso l’addebito o l’accredito su conti correnti dedicati. In tale modo, sarà più efficace l’effettuazione dei controlli in materia di riciclaggio, in quanto tutte le movimentazioni derivanti dall’attività di gioco dovranno trovare conferma nelle entrate e nelle uscite del conto o dei conti dedicati, per cui eventuali transazioni finanziarie non evidenziate in detti conti potranno essere ritenute, presuntivamente, effettuate al di fuori del circuito legale, salvo prova contraria da parte dell’operatore.

La base imponibile dell’imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata dall’importo delle giocate (raccolta). Ciò presuppone la tenuta di scritture contabili che consentano di mettere a raffronto gli elementi per il calcolo del debito d’imposta e di effettuare i relativi controlli fiscali. A tal fine, con l’articolo 4 si prevede l’obbligo di tenuta di un’apposita scrittura contabile, ove annotare giornalmente gli importi della raccolta, quelli delle vincite e la relativa differenza. L’importanza di tale registro, pur di matrice fiscale, travalica tale ambito essendo evidente la sua utilità anche per il controllo delle movimentazioni finanziarie dell’operatore ai fini del riciclaggio, venendo così a coniugarsi con la previsione della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai concorsi pronostici e alle scommesse. Infatti, l’importo delle somme incassate, al netto delle vincite pagate, deve trovare corrispondenza con le annotazioni nel conto corrente dedicato. Pertanto, la regolare tenuta del registro in questione assume importanza fondamentale, essendo ad esso attribuito il carattere di vera e propria scrittura contabile a tutti gli effetti fiscali ed extrafiscali e non solo, quindi, per la determinazione delle somme dovute a titolo di imposta unica. Per motivi di semplificazione contabile, è previsto che le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro in parola.

Le pubbliche amministrazioni, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni superiori a determinati importi, devono acquisire il certificato antimafia, relativo alla sussistenza o meno delle situazioni ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e le informazioni relative “a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate”, di cui all’articolo 10 dei DPR n. 3 giugno 1998, n. 252 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei  procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”). Quando, a seguito delle verifiche disposte dalle competenti Autorità, è accertata la presenza delle predette cause ostative ovvero emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni

L’art. 2, comma 3, del citato DPR n. 252/1998 stabilisce che quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal Regolamento deve riferirsi, oltre che all’interessato:

a) alle società;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

 c)   per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d)  per le società in nome collettivo, a tutti i soci;

e)   per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f)   per le società di cui all’articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

L’articolo 5 fissa il principio (comma 3) che, fermo restando quanto prevede la normativa “antimafia”, non possono partecipare a gare per il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di gioco i soggetti residenti o localizzati in Stati e territori con regime fiscale privilegiato, che non consentono un effettivo scambio di informazioni. Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori. Per l’individuazione di questi Paesi la norma rinvia alle disposizioni dettate per le imposte sui redditi.

A tali fini, è previsto (comma 1) l’obbligo, da parte delle società ed enti collettivi che partecipano a gare per l’ottenimento di concessioni in materia di giochi, di dichiarare il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio. Poiché è previsto che la dichiarazione comprenda tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, “anche indirettamente”, una partecipazione superiore a tale soglia, i soggetti interessati dovranno dichiarare l’effettivo dominus della società. Ponendo tali obblighi sopra una soglia minima di partecipazione, la disposizione è compatibile con la normativa comunitaria, in quanto consente di partecipare alle gare anche alle società (estere o nazionali) quotate che non conoscono il nominativo dei soci quando la partecipazione è al di sotto di detta soglia.

La proposta legislativa in esame, inoltre, prevede che per le società di capitali o le società estere assimilabili alle società di capitali, la documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. del DPR n. 252/1998 deve riferirsi, oltre che all’interessato e alla società, anche ai soci che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento In tal modo, il contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa può assumere maggiore efficacia, impedendo il nascondimento dei reali detentori delle partecipazioni attuato mediante schermi societari o intestazioni fiduciarie, magari situate in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni.

In ogni caso, non possono partecipare a gare né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici i soggetti in cui il titolare o il rappresentante legale o negoziale risulti indagato, imputato o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

Per l’esercizio dei giochi pubblici è necessaria l’autorizzazione di polizia prevista dall’articolo 86 o, in caso di scommesse, dall’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) L’articolo 11 del citato testo unico sancisce che, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia “debbono” essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione e a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia, inoltre, “possono” essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

L’articolo 8 del predetto Tulps, inoltre, prevede che le autorizzazioni di pohzia sono personali e che nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere l’approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l’autorizzazione.

Con l’articolo 6 viene previsto, a livello generale, per il solo settore dei giochi, che, fermo restando quanto prevede il citato testo unico, le autorizzazioni di polizia possono essere rilasciate soltanto quando non sussistono le condizioni ostative previste dalla legislazione “antimafia”, di cui dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Il gioco on line può essere esercitato in base alle prescrizioni fissate dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (“legge comunitaria per il 2008”), dal decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (decreto legge “Abruzzo”) e dai provvedimenti attuativi emanati dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusivamente da soggetti all’uopo autorizzati dalla stessa Amministrazione. Il settore sta attraversando un momento di fortissimo sviluppo e, dopo l’approvazione dei citati provvedimenti attuativi, si prevede un notevole incremento di nuove richieste di concessione, nonché di attivazione di nuovi giochi. In prospettiva, questo settore è quello che mostra un più ampio margine di crescita che consentirà, tra l’altro, di sottrarre risorse al mercato illegale e di recuperare, così, gettito a favore dello Stato, a scapito degli operatori illegali.

Il contrasto al gioco illegale, inoltre, consente una maggiore tutela per i consumatori italiani e la possibilità di introdurre, grazie alla tecnologia, serie misure contro il gioco patologico (ad esempio, blocchi automatici quando le giocate superano una determinata numerosità o certi importi). In tale ambito, AAMS ha, fra l’altro, il compito di contrastare la diffusione del gioco illegale ed irregolare, inibendo l’accesso ai siti illegali.

Per impedire che i giocatori, molto spesso inconsapevolmente, accedano ai siti irregolari, con l’articolo 7 si prevede il divieto assoluto, per gli operatori bancari e finanziari, di procedere al trasferimento di somme verso soggetti che offrono in Italia, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Tale divieto si ritiene efficace anche per contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita che, attraverso il gioco (anche simulato) via internet, con operatori illegali, può trovare una ulteriore via di espansione.

Art. 1

(Divieto di gioco per i minori)

  1. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell’applicazione della predetta sanzione accessoria.

 

  1.       Conseguentemente sono abrogati:

a)   i periodi secondo, terzo e quarto dell’articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n 220;

b)   i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n 773.

  1. Nell’ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 1 riguardi l’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell’articolo 1 della citata legge n 266 del 2005, i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall’elenco. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste dai commi 1 e 3 si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  2. È altresì vietata ogni forma di pubblicità ingannevole,, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma, volta a favorire l’accesso al gioco d’azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro per ogni violazione del divieto.

Art. 2

(Norme in materia di riciclaggio)

l.    Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura dell’esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di assicurare il pieno rispetto dei princìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a)     all’articolo 55, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sanzione è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell’indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall’articolo 24.”;

 b)     all’articolo 55 è aggiunto il seguente comma: “9-bis). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento, quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”;

 c)      all’articolo 57 è aggiunto il seguente comma: “5-bis). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”;

 d) Dopo l’articolo 58 è aggiunto il seguente articolo: “58-bis) 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto legislativo in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre mesi, anche nell’ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria”.

 Art. 3

(Tracciabilità dei flussi finanziari in materia di scommesse)

1.         Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura dell’esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse.

2.         Tutti i movimenti finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere devono essere registrati sui conti correnti dedicati.

3.         La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa dal 5 al 20 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell’ipotesi in cui titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, la sanzione amministrativa di cui al presente comma si applica alla società, associazione o ente collettivo ed il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione.

Art. 4

(Registro delle scommesse)

1.         Ferma restando l’obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura dell’esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, chiunque, ancorché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l’ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e le vincite pagate.

L’annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro previsto dal presente comma.

2.         Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinque mila. La stessa sanzione si applica a chi, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1 ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza. La sanzione è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dell’imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse complessivamente superiori, nell’anno solare, a euro cinquanta mila.

3.         Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento degli importi non registrati. Nel caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 e l’ammontare imponibile complessivo e l’aliquota applicabile dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’Ufficio.

Art. 5

(Requisiti per la partecipazione a gare e per il rilascio di concessioni in materia di giochi)

1.      I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui ai presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

2.         Nell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Per le società di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lettera b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della società socia, nonché alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società”.

3.           Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenere il rilascio o il rinnovo dì concessioni in materia di giochi pubblici, i soggetti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell’articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ovvero residenti o localizzati in Stati e territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del predetto testo unico. Il medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori.

4.        Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.

Art. 6

(Requisiti per la conduzione di esercizi di gioco pubblico)

  1.     Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o, comunque, punti di offerta di gioco pubblico persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; è altresì preclusa la titolarità o la conduzione di esercizi commerciali, locali o, comunque, di punti di offerta di gioco pubblico a società o imprese nei cui confronti è riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 

Art. 7 

(Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali)

1.       In coerenza con i princìpi recati dall’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a bloccare i trasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2.     L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da 300.000 euro a 1.500.000 euro per ciascuna violazione accertata.

3.        Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.

 

 

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*