Campania,  Italia

Mara Carfagna e le nuove prescrizioni in materia di quote rosa

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Mara Carfagna

ROMA – Il Ministro Mara Carfagna  ha varato un disegno di legge diretto a garantire un’adeguata rappresentanza delle donne negli organismi elettivi, con particolare riferimento agli Enti Locali al di sotto dei 15mila abitanti. Dubbi sull’applicazione della direttiva già rispetto al prossimo turno elettorale: sta di fatto che da oggi non si potrà più non garantire la presenza equilibrata delle donne nei consiglie e nelle giunte locali. Ecco il testo del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile 2011, su proposta del Ministro per le pari opportunità Mara Carfagna, che introduce nell’ordinamento disposizioni volte ad assicurare le pari opportunità nelle procedure per l’elezione dei consigli comunali, a potenziare le pari opportunità nelle norme contenute negli statuti comunali e provinciali ed a rendere effettiva la disposizione contenuta nell’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che assicura l’equilibrio di genere nella costituzione delle commissioni di concorsi per l’accesso al lavoro nella pubblica amministrazione. Il disegno di legge verrà trasmesso alla Conferenza unificata per il parere. Questi punti salienti del disegno di legge:

Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni fino a 15 000 abitanti. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, mentre, in base al comma 5, l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, e se si esprimono due preferenze, ciascuna di esse deve riguardare un candidato di genere maschile ed un candidato di genere femminile.
Modifiche all’articolo 73 del medesimo testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15 000 abitanti. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, mentre, in base al comma 3 l’elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, e se si esprimono due  preferenze, ciascuna deve riguardare un candidato di genere maschile ed un candidato di genere femminile.
Obiettivo: attraverso la modifica degli articoli 71 e 73 del Testo Unico degli Enti Locali si intende colmare il divario esistente tra uomini e donne nella rappresentanza politica in seno agli organi rappresentativi degli enti locali,  introducendo alcuni meccanismi volti a promuovere un maggiore equilibrio della rappresentanza di genere.

È noto che le donne non sono ancora entrate a far parte di tali istituzioni in maniera consistente (essendo non più di un quarto delle persone elette), nonostante il dettato dell’art. 51 della nostra Costituzione: “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti l pari opportunità fra donne e uomini”.

L’Italia, infatti, si colloca al 52o posto (con il 21,3%) su 188 Nazioni, preceduta da Paesi quali, ad es., Argentina, Cuba, Spagna, Germania, Nuova Zelanda (tutti con oltre il 30%), Svizzera e Portogallo (con il 28%). Siamo dunque ben lontani dalla soglia del 30%, che la Commissione ONU sulla condizione femminile considerò nel 1990 come quota minima affinché le donne posano avere un importante peso decisionale. Circa gli Enti locali, poi, nel 2010 la componente femminile ai vertici politico-amministrativi di Comuni capoluogo, è mediamente pari al 18.75%, contro il 19% del 2008 (secondo i dati dell’”Osservatorio Donne nella PA-2010).

È da aggiungere che tra le cause per cui le donne sono presenti ancor oggi in numero troppo limitato nelle Istituzioni rappresentative, ci sono la scarsa propensione all’attività politica nonché fattori socioculturali, che certamente rappresentano un grosso ostacolo all’avvicinamento delle donne alla vita politica.

Modifica all’articolo 6 del medesimo testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, in materia di statuti comunali e provinciali, i quali,  dovranno d’ora in poi stabilire norme per assicurare condizioni di pari opportunità e per garantire (invece che solo promuovere) la presenza di entrambi i generi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, e degli enti, aziende ed istituzioni da esse dipendenti. La norma deve essere interpretata come una disposizione di carattere programmatico, tale da non imporre che negli statuti comunali e provinciali sia prevista la presenza di entrambi i generi.
Obiettivo: modificando l’articolo 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vuole  allineare la previsione (contenuta nel comma 3 del citato articolo) all’evoluzione dei principi in materia di pari opportunità.

La modifica imporrà, dunque, l’adozione di disposizioni statutarie, in grado di prevedere una presenza equilibrata di entrambi i sessi nelle giunte, negli organi collegiali del comune, della provincia e degli enti, nelle aziende e nelle istituzioni che da esse dipendono. È previsto che gli Enti locali, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, adeguino ai principi indicati i propri statuti.

Modifiche all’articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante orme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in materia di pari opportunità:
?a) si inseriscono criteri per l’arrotondamento nel caso in cui dal calcolo della percentuale derivi una cifra frazionaria: il criterio è quello ordinario, che prevede l’arrotondamento alla cifra superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 ed all’unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;
?b) si prevede che l’atto di nomina della commissione venga inviato entro 3 giorni alla consigliera o al consigliere di parità, nazionale o regionale, da individuare in base alla competenza territoriale dell’amministrazione che ha bandito il concorso.
Obiettivo: si vuole in tal modo assicurare l’effettiva applicazione della norma che fissa le percentuali di presenza femminile nelle commissioni di concorso della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge verrà trasmesso alla Conferenza unificata per il parere.

Con tale intervento normativo si prevede, specificamente, che l’atto di nomina della Commissione di concorso sia inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità, (sia nazionale che regionali), che potrà così accertare il rispetto della disposizione ed attivarsi nel caso di mancata ottemperanza al dettato dell’art. 57 (comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 165/1001.

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