Piano di Sorrento,  Sorrento

Autorimessa di Via Bagnulo, ingiustificate inadempienze e contestazioni tra operatori commerciali

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Approfondendo l’ordinanza dell’UTC a carico dell’autorimessa di Via Bagnulo emergono una serie di incongruenze su cui vale la pena soffermarsi per inquadrare correttamente una problematica che ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica per gli effetti ad essa connessi. Nello stesso tempo emergono altri aspetti sulla vicenda che si ricollegherebbero all’apertura del nuovo Supermercato 365 ubicato quasi di fronte all’autorimessa. Ma procediamo con ordine. L’ordinanza a firma dell’arch. Francesco Saverio Cannavale nell’articolato richiama precedenti atti adottati dal Comune nel 1997 relativi proprio alle contestazioni sulle irregolarità dell’autorimessa. Infatti al punto 11 si richiama l’ordinanza n.105 del 30 aprile 1997 (prot. n.7171) con la quale “...il Sindaco dell’epoca, all’esito degli accertamenti edilizi esperiti in data 6 maggio 1996, diffidava la “Elettrodiesel S.n.c. di Paolo Fiorentino & C”, nella qualità di gestore del parcheggio, a ripristinare, entro 30 giorni dalla notifica, l’effettiva destinazione d’uso ad autorimessa, come da concessione edilizia rilasciata, con preavviso di decadenza delle concessioni rilasciate“.

Tale ordinanza viene recepita in quella dell’arch. Cannavale che certifica il mancato rispetto della stessa da parte del destinatario. Un’ordinanza che non è stata mai revocata per cui è divenuta esecutiva negli effetti. Sempre nella stessa ordinanza di Cannavale vengono puntualizzati altri successivi passaggi:
12. Relazione di servizio del 02.09.1998, inoltrata con nota prot.1878 del 16.09.1998, circa l’inottemperanza alla citata Ordinanza n.105/1997;
13. Ordinanza n.125 del 22 maggio 1997, prot. n. 8435 con la quale il Sindaco dell’epoca, sempre all’esito degli accertamenti edilizi esperiti in data 6 maggio 1996, diffidava l’Ing.
Scarpati Raffaele, quale amministratore Socio dell’Impresa di Costruzioni “Ing. Scarpati&arch. Gargiulo”, nella qualità di ditta intestataria delle concessioni edilizie succitate, a
ripristinare, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente, l’originario stato dei luoghi,ossia di parcheggio a rotazione, attualmente adibito ad officina meccanica;
14. Ordinanza n.126 del 22 maggio 1997, prot. n. 8436 con la quale il Sindaco dell’epoca, ancora all’esito degli accertamenti edilizi esperiti in data 6 maggio 1996, diffidava la “Elettrodiesel S.n.c. di Paolo Fiorentino & C”, nella qualità di ditta esecutrice dei lavori, e l’Impresa di Costruzioni “Ing. Scarpati & arch. Gargiulo”, nella qualità di ditta proprietaria, ad adeguare, entro 30 giorni dalla notifica, il soppalco oggetto di verifica alle condizioni ed alle dimensioni del grafico allegato alla pratica prot. n. 12219 del 15 maggio 1995 (40 mq. disuperficie). Agli atti risulta altresì relazione di sopralluogo da parte del tecnico comunale, in atti al prot. 4564 del 15.03.1999, con il quale veniva accertata l’inottemperanza alle citate Ordinanze nn.105/1997 – 125/1997 e 126/1997.

A questo punto c’è poco da girarci intorno sul da farsi. Che cosa c’entra con questa vicenda l’apertura del Supermercato 365 avvenuta il 13 marzo 2024? La nuova struttura commerciale è evidentemente priva di un’area parcheggio, obbligatoria per legge e per il codice della strada per le strutture commerciali che si sviluppano su un’area di oltre 400 mq. Circostanza che sarebbe all’0rigine di una contestazione da parte del Supermercato 3Esse sull’escamotage di concentrazione di licenze che avrebbe consentito l’apertura del 365.

Nelle more di verificare come si muoverà il Comune è legittimo interrogarsi su un altro fatto e ciè se il Comune, attraverso gli uffici preposti, vigila sul rispetto delle sue ordinanze antiabusivismo e, laddove ciò non si verifica, se adotta i conseguenti provvedimenti a carico degli inadempienti. E’ un capitolo quest’ultimo che potrebbe aprire scenari imprevedibili!

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