Sant'Agnello,  Sorrento

Housing Sociale, richiesta di rinvio a giudizio per gli indagati. Un’opera che non si poteva realizzare in quell’area

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Housing Sociale Sant’Agnello

La stampa ieri ha dato notizia della richiesta di rinvio a giudizio degli indagati nel procedimento relativo alla realizzazione dell’housing sociale a Sant’Agnello, vicenda finita alla ribalta delle cronache nazionali e il cui esito è stato anticipato da Vincenzo Iurillo su “Il Fatto Quotidiano” dell’altro ieri. Per il Sindaco Piergiorgio Sagristani, per la sua ex giunta e per alcuni componenti di quella attualmente in carica oltre che per tecnici, in primis il progettista Antonio Elefante, e altri soggetti indagati dalla Procura di Torre Annunziata si prospetta quindi una stagione processuale che dovrà individuare le responsabilità su quest’operazione edilizia rivelatasi praticamente fuorilegge come l’ha confermato la recentissima sentenza della Corte Costituzionale in merito a un’analoga iniziativa edilizia a Sorrento, quella nell’ex Aprea Mare che, a differenza di quella santanellese, è però rimasta sulla carta.

Sono diverse le sfaccettature del problema che in questi anni è stato oggetto di analisi, perizie, consulenze, di confronti politici e iniziative parlamentari per cui abbiamo provato, con l’intento di contribuire a fare chiarezza sul tema, a riassumere le questioni evidenziando alcune palesi contraddizioni. Le quali, se fossero state preventivamente e correttamente valutate in sede tecnica e amministrativa, avrebbero evitato di intraprendere quella che si è rivelata essere una vera e propria “avventura” dall’esito, ahimè, infausto per l’opera e soprattutto per le famiglie che hanno acquistato gli appartamenti dei quali alcuni sono stati anche occupati a seguito di accordi con l’ing. Elefante.

La Procura di Torre Annunziata il 30 dicembre ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco e per gli altri indagati.  Qualcuno ha voluto vederci un qualche collegamento con la decisione di appena due giorni prima con cui la Corte Costituzionale ha annullato l’art.12 bis del piano casa della Regione Campania rilevandone la incostituzionalità sotto i profili della violazione del principio di prevalenza delle norme paesaggistiche su quelle di natura squisitamente urbanistiche.

Ferdinando Pinto

L’articolista del Fatto Quotidiano (che ha anticipato la notizia) punta particolarmente l’accento sulla vicenda del parere espresso dall’Avvocatura Comunale nel 2016, prima cioè che l’Amministrazione santanellese decidesse di consentire l’intervento su un’area che originariamente era stata destinata dal piano regolatore alla edificazione di interventi di edilizia economica e popolare e, nello specifico, alla realizzazione come previsto dal PUT di alloggi in sostituzione di quelli malsani o sovraffollati. Tutti ricordano che l’avv. Ferdinando Pinto, interpellato per l’occasione dalla Giunta, consigliava di attendere prudentemente l’esito della vicenda pendente, anche allora come oggi, davanti alla Consulta. I Giudici Costituzionali avrebbero dovuto pronunziarsi sulla costituzionalità di altra disposizione della Regione Campania, quella che consentiva il recupero abitativo dei sottotetti anche in deroga al piano paesagistico della Costiera Sorrentina Amalfitana.
Tuttavia forse la criticità più evidente non era nell’eventuale contrasto dell’intervento con le disposizioni del PUT se la normativa del piano casa potesse attuarsi su aree urbanisticamente non degradate o su edifici non urbanisticamente degradati.

Ove fosse stato sollevato questo che era il vero e prioritario problema, probabilmente non si sarebbe data attuazione alla deroga e al rilascio del permesso a costruire in via M.B. Gargiulo. Infatti l’area prescelta, un agrumeto di pregio, era tutt’altro che urbanisticamente degradata, del tutto simile ad altra distante appena qualche Km in località Atigliana nel Comune di Sorrento.
Qui fin dal 2015 era stato presentato al Tar da parte di un confinante un ricorso per ottenere l’annullamento di un progetto di piano casa. Il ricorrente riteneva che l’intervento non fosse realizzabile perché concepito su aree agricole non urbanisticamente degradate. Nel 2018 il TAR si pronunziava e a motivo principale dell’annullamento del permesso rilasciato dal Comune di Sorrento, i Giudici Amministrativi affermavano, esaminata la legge regionale 19/09 (piano casa) la irrealizzabilità di un intervento di piano casa o di housing sociale che dir si voglia, su aree che non fossero degradate urbanisticamente. Poi, ma solo ad abundantiam, il Tribunale Amministrativo affrontava la problematica della violazione del piano paesistico. Negli stessi termini si è poi espresso, circa un anno fa, il Consiglio di Stato che, anche in questo caso, si è incentrato prioritariamente sulla circostanza che l’agrumeto di Atigliana non potesse considerarsi area urbana degradata e conseguentemente area su cui attuare un intervento di piano casa.
Forse non era impossibile conoscere la notizia che fin dal 2015 nel contiguo Comune di Sorrento era stato presentato un ricorso per una situazione analoga e che il ricorso fosse basato sull’inapplicabilità della legge del piano casa su aree fino a quel momento solo agricole.

Se questo profilo, ovvero la mancanza delle condizioni per l’attuazione del piano casa, fosse stato rilevato prima ancora del possibile profilo di incostituzinalità, e ciò nella fase di studio preliminare agli atti adottati dall’Amministrazione di Sant’Agnello, è da credere che sarebbe stato possibile, verosimilmente, evitare il calvario successivo a cui sono stati sottoposti gli incolpevoli acquirenti e sicuramente la situazione di incertezza assoluta che è venuta a crearsi.
Ma non è tutto. Indipendentemente dall’esistenza o meno di un piano paesistico e dai vincoli da esso imposti e se fosse o meno applicabile la famosa deroga dell’art.12 bis annullata dalla Corte Costituzionale, vi è un altro punto che non convince in questa vicenda.
Generalmente per cambiare la destinazione d’uso di un’area e, come nel caso concreto di S.Agnello, preferire all’edilizia pubblica interventi di “edilizia privata agevolata”, è necessario indicarne motivi di interesse pubblico prevalenti tali da giustificare la scelta.
E quali possono essere interessi pubblici prevalenti tali da indurre a preferire interventi di edilizia privata agevolata a quelli di edilizia pubblica economica e popolare? Questo è un aspetto che sarebbe stato necessario approfondire preliminarmente insieme ad altri che sono stati successivamente sollevati dalla Procura ed evidentemente condivisi anche dalla Cassazione Penale che, nel settembre di quest’anno, ha annullato l’ordinanza di dissequestro emessa dal Riesame di Napoli.
Insomma una vicenda che meritava, ma prima che si mettesse in moto tutto il procedimento, ulteriori approfondimenti prendendo spunto anche dalle analogie palesi con l’altro intervento di housing sociale, quello approvato fin dal 2014-2015 nel Comune di Sorrento in località Atigliana.
Il che induce, poi, ad un’ulteriore riflessione: probabilmente su un’area così ridotta sarebbe auspicabile un coordinamento tra i quattro Comuni che vi insistono tutti racchiusi in pochi km per consentire politiche urbanistiche omogene e coordinate.

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