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Sorrento, l’affondo di Marco Fiorentino sull’affaire Conservatorio S.M. delle Grazie

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Marco Fiorentino
Marco Fiorentino

SORRENTO – Un esposto, una diffida, un preavviso di denuncia all’autorità giudiziaria. E’ questo e anche molto altro l’atto di diffida a firma del Consigliere e Presidente della Commissione Trasparenza Marco Fiorentino notificato questa mattina al Sindaco Giuseppe Cuomo, ai Dirigenti Antonino Giammarino e Alfonso Donadio, al funzionario Daniele De Stefano, alla segretaria comunale e responsabile dell’anticorruzione Elena Inserra, al CdA del Conservatorio S.M. delle Grazie. Si tratta di una ricostruzione tecnico-amministrativa articolata e puntigliosa sull’affaire Conservatorio e sul permesso a costruire rilasciato a Francesco Schisano intenzionato a trasformare una grossa porzione della struttura di proprietà comunale in un Ostello, praticamente in una casa vacanza nel cuore di Sorrento e per di più in un bene pubblico sottratto alla collettività.

Conservatorio S.M. delle Grazie
Conservatorio S.M. delle Grazie

A questo punto Fiorentino scopre le carte di un gioco nel quale tutti gli attori chiamati in causa si esibiscono in una specie di “balbuzie burocratica” utilizzata per mascherare la realtà dei fatti e per bypassare il problema di un permesso illegittimo. Ecco allora le richieste formulate da Fiorentino: al Sindaco e alla Segretaria responsdabile dell’anticorruzione di “…porre in essere ogni attività utile all’annullamento di un permesso a costruire rilasciato in violazione di norme di legge e regolamentari“; al solo Sindaco…revocare, per la gravità della sua condotta, dalla carica il presidente del Conservatorio Santa Maria delle Grazie e a verificare la condotta del soprintendente che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 42/2004“. A Giammarino, Donadio e De Stefano la diffida, a ciascuno per propria competenza “...al fine di escludere intenzionalità alla loro condotta e alle commesse omissioni intese a non considerare e a non far risultare lo stato dei luoghi, quello di progetto e le corrette conseguenze quanto ad un profilo urbanistico dell’intervento assentito – ad annullare – attesa la evidenza dell’illegittimità ed al fine di evitare sia pur illecito affidamento del privato – entro e non oltre cinque giorni, in autotutela, il permesso a costruire rilasciato allo Schisano Francesco e le autorizzazioni endoprocedimentali conseguite da costui in ragione di falsi presupposti di fatto e di diritto“. Di fronte all’iniziativa così documentata e argomentata è difficile ipotizzare che non vengano assunte ad horas atti conseguenziali prima che la vicenda finisca all’attenzione della Magistratura.

Il TESTO INTEGRALE DELLA DIFFIDA DI MARCO FIORENTINO

Sindaco
Comune di Sorrento

Dirigente settore edilizia privata
dott. Antonino Giammarino
Comune di Sorrento

Funzionario capo edilizia privata
arch. Daniele De Stefano
Comune di Sorrento

Dirigente settore tutela del paesaggio
Ing. Alfonso Donadio
Comune di Sorrento

Responsabile anticorruzione
dott.ssa Elena Inserra
Comune di Sorrento

C.d.A. Conservatorio Santa Maria delle Grazie
Sorrento

Oggetto: lavori Conservatorio Santa Maria delle Grazie – permesso a costruire n. 16/2018 rilasciato a Schisano Francesco

Lo scrivente Marco Fiorentino, consigliere comunale, nel far seguito e, comunque, espressamente riportandosi a tutte le istanze, inviti e diffide proposte in relazione alla pratica edilizia in oggetto indicata

letto
il permesso a costruire n. 16/2018 rilasciato a Schisano Francesco per l’esecuzione di opere volte a realizzare cambio di destinazione d’uso, inteso come il recupero di una destinazione d’uso pregressa, con esecuzione di opere interne di manutenzione straordinaria (ed esterne per quanto attiene la mera riqualificazione delle facciate), per il passaggio, dei subalterni n. 11, 15 e 17, dall’impropria categoria catastale A10 (uffici e studi privati) all’originaria categoria catastale B/1 (collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, ricoveri, caserme);

considerato

che gli interventi di manutenzione straordinaria, come dal legislatore dettato col dpr 380/2001, non possono comportare cambio di destinazione d’uso (cfr. d.p.r. 380/2001 “Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superficie delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”).

ritenuto

che con l’articolato scritto oggetto del permesso a costruire (titolo abilitativo edilizio) i preposti dell’amministrazione, è auspicabile inconsapevolmente e senza intenzionalità, hanno fatto riferimento a categorie catastali e non a categorie funzionali, disciplinate dalla normativa urbanistica nella definizione di destinazione d’uso (è noto, anche a chi legge il giornale al bar ed orgoglioso di un buon conseguito diploma di quinta elementare, che le categorie catastali hanno rilevanza quanto ad un profilo fiscale ma non quanto a quello urbanistico);

chiarito

pertanto che la corretta individuazione della destinazione d’uso attuale e di quella di progetto deve essere compiuta tenendo conto delle categorie funzionali indicate dall’art. 23-ter d.p.r. 380/2001 (norma citata nelle premessa del permesso a costruire ma neppure minimamente considerata !!!!!!?????!!!!

noto

che le categorie funzionali disciplinate dalla normativa urbanistica sono “A) residenziale, Abis) turistico ricettiva, B) produttiva e direzionale, C) commerciale, D) rurale”;

evidenziato

che i preposti dell’amministrazione con il rilasciato permesso pare abbiano voluto ridurre l’intervento assentito al passaggio dalla impropria attuale categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) alla categoria B/1 (collegi, convitti, educandati, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, ricoveri, caserme);

rilevato

che qualora l’attuale definizione catastale fosse impropria (nel senso non adeguata) sarebbe sufficiente la correzione – attraverso la procedura catastale DOCFA – dell’attuale classificazione, indicando magari, la effettiva destinazione scolastica (B/5 scuola e laboratori scientifici) dell’immobile;

atteso

che tale operazione non avrebbe, comunque, alcun sostanziale significato quanto al profilo urbanistico, in quanto la destinazione scolastica dell’edificio interessato dall’intervento risulta chiara, oltre che nei fatti, alla comparata lettura del PUC e delle sue tavole, ben noti (PUC e tavole) ai preposti dell’amministrazione che hanno rilasciato il permesso a costruire;

denunziata

alla comparata lettura di quanto sostenuto dai preposti dell’articolato scritto di cui al permesso a costruire, la grave anomalia nella definizione del tipo di intervento e del suo inquadramento urbanistico;

contestato

che le innanzi richiamate anomalie (???) lessicali che interessano il permesso a costruire rilasciato appaiono utili a confondere i termini della questione in materia di destinazione d’uso (in particolare non è chiaro quale sia, secondo i preposti al rilascio del permesso a costruire dell’amministrazione, la destinazione attuale e quella introdotta)

ribadito

che sulla destinazione attuale, anche in ragione della disposizione del PUC, i preposti al rilascio del permesso a costruire dell’amministrazione mai hanno fatto cenno nel provvedimento,

constatato

che i preposti al rilascio del permesso a costruire neppure hanno fatto chiarezza, o meglio hanno continuato nel far confusione, richiamando destinazione d’uso pregressa senza però indicare quale fosse, manifestando così, oltretutto anche nelle premesse, balbuzie lessicali sulla questione – rilevante – della destinazione introdotta con l’intervento assentito e furbizia grammaticale, segnalando l’art. 15 comma 4 della NDA del puc riportando, però, le sole funzioni residenziali e turistiche-ricettive e non specificando che le NDA del puc consentono la funzione turistico-ricettiva solo se già esistente,

specificato

che la criptica grammatica adottata dai preposti al rilascio il permesso a costruire e la voluta proliferazione di elementi estranei alla disciplina edilizia appaiono voler a tutti i costi celare una situazione anche all’esame del progetto grafico oggetto del permesso a costruire, ben chiara perché intesa a trasformare una scuola in una attrezzatura ricettiva;

precisato

che la destinazione turistico-ricettivo per quanto preveduto dal puc può essere conservata solo se esistente, a nulla valendo, pertanto, le fantasiose ricostruzioni, leggibili tra le righe del provvedimento, di una ricettività precedente alla destinazione scolastica;

spiegato

che l’eliminazione della destinazione scolastica (cfr. puc) incide sugli standard urbanistici di puc e – sempre se voluta dal consiglio comunale ma non certo dallo Schisano e dai preposti al rilascio del permesso a costruire – non può prescindere da una variante urbanistica peraltro di difficile elaborazione in quanto ridurrebbe le già deficitarie superfici destinate all’istruzione per ampliare le sovrabbondanti superfici terziarie (il put, come è noto anche ai prodotti della subcultura cittadina che frequentano i bar fingendo di leggere il giornale, stabilisce limiti normativi in materia, donde la difficoltà di una variante a superare la verifica di conformità allo strumento urbanistico e paesaggistico sovra comunale)

posto

che la consistenza immobiliare interessata dal permesso a costruire costituisce una porzione dell’edificio collocato in zona A del puc;

considerato

che sulla tavola P3 della zonizzazione del puc la destinazione scolastica dell’edificio oggetto dell’intervento è indicata con la sigla S6 e nella tabella di riepilogo degli standard urbanistici riportata in calce alla NDA del puc (pag. 52) è indicata la superficie della scuola elementare e materna esistente di mq. 1780 che contribuisce a coprire il fabbisogno di edilizia scolastica a sensi del DM 1444/1968 e dell’art. 11 del put;

stabilito

che l’art. 20 del NDA puc prevede che per le attrezzature scolastiche presenti in zona A si applica l’art. 15 della stessa NDA che regolano appunto le trasformazioni edilizie e urbanistiche della zona A.

visto

che l’art. 15 della NDA del puc detta al comma 4 “la destinazione turistico-ricettiva è ammessa solo se già esistente”, al comma 5 “per i beni vincolati ai sensi del D.lvo 42/2004 sono consentiti solo interventi di “restauro” come definiti dall’art. 29 del medesimo D.lvo e dall’art. 8 del Ruec”, al comma 6 “nelle more della redazione dei piani di cui alla precedente lettera a (piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo o piani di recupero) sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico”, al comma 7 – “Attrezzature pubbliche sono già soddisfatte nelle aree specificamente individuate nella tavole P3”;

esplicitato

che il puc presenta già un deficit in materia di standard per l’istruzione di 20250 mq. rispetto al rapporto di 4,50 mq/ab per le indicazioni indicate a pag. 50 del N.T.A.

rappresentato

che per tutti gli esposti motivi il permesso a costruire presenta deficienze, omissioni, confusioni e considerazioni, che, se non riconosciute frutto di erronee considerazioni di fatti, di leggi e di regolamenti, possono solo lasciar pensare che si tratti di un compiacente ed intenzionale adeguamento agli interessi dello Schisano e alla formazione di un atto volutamente illegittimo;

confermato

che i componenti dell’Ente Morale Conservatorio Santa Maria delle Grazie sono nominati dal Sindaco e l’Ente è soggetto a controllo regionale ed ha natura pubblicistica

segnalato

che il presidente del Consiglio di amministrazione del Conservatorio Santa Maria delle Grazie rivestendo la carica di pubblico ufficiale patisce le conseguenze dei reati commessi dai pubblici ufficiali

accertato

che il contratto di locazione sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione del Conservatorio Santa Maria delle Grazie, con la consapevolezza della invalidità della deliberazione che lo autorizzava alla sottoscrizione, per i profili di nullità di alcuni patti comporta un intenzionale – enorme – vantaggio patrimoniale allo Schisano ed un corrispondente svantaggio patrimoniale all’Ente rappresentato;

riservato

di denunziare i fatti all’autorità giudiziaria

sollecita

il Sindaco ed il responsabile anticorruzione per le prerogative di legge e regolamentari a porre in essere ogni attività utile all’annullamento di un permesso a costruire rilasciato in violazione di norme di legge e regolamentari;

il solo Sindaco a revocare, per la gravità della sua condotta, dalla carica il presidente del Conservatorio Santa Maria delle Grazie e a verificare la condotta del soprintendente che ha rilasciato l’autorizzazione ai sensi dell’art. 21 D.lgs. 42/2004.

invita e, comunque, diffida

il dirigente settore edilizia privata dott. Antonino Giammarino, il dirigente settore tutela del paesaggio ing. Alfonso Donadio e il funzionario capo edilizia privata arch. Daniele De Stefano, ciascuno per quanto di propria competenza – al fine di escludere intenzionalità alla loro condotta e alle commesse omissioni intese a non considerare e a non far risultare lo stato dei luoghi, quello di progetto e le corrette conseguenze quanto ad un profilo urbanistico dell’intervento assentito – ad annullare – attesa la evidenza dell’illegittimità ed al fine di evitare sia pur illecito affidamento del privato – entro e non oltre cinque giorni, in autotutela, il permesso a costruire rilasciato allo Schisano Francesco e le autorizzazioni endoprocedimentali conseguite da costui in ragione di falsi presupposti di fatto e di diritto; attende cortese sollecito riscontro.

Sorrento, 3 agosto 2018

Marco Fiorentino

Consigliere Comunale

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