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Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il contributo di Lucia Gargiulo

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violenz-donneOggi si celebra la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne e per l’occasione pubblichiamo un intervento di Lucia Gagiulo, consulente del lavoro, segretario PD di Sant’Agnello e componente tecnico della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, dedicato al tema e alle forme di supporto previste sul piano del lavoro per le donne oggetto di violenza.

di Lucia Gargiulo

Lucia Gargiulo Segretario S.Agnello
Lucia Gargiulo

E’ “violenza contro le donne” ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà. Questo è quanto stabilisce l’art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne. Il congedo donne vittime di violenza 2017, inizialmente previsto in via sperimentale solo per il 2015, è stato esteso anche agli anni successivi e prevede la possibilità per le donne vittime di violenza di genere, di ottenere una sospensione dal lavoro per un massimo di 3 mesi, ossia, a 90 giorni di lavoro frazionabili su base giornaliera o oraria. Durante detto periodo di astensione dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità pari al 100% dell’ultima retribuzione.

Secondo il Jobs Act e circolare INPS, il periodo di congedo donne vittime di violenza spetta a:
Donne lavoratrici del settore privato: a cui si riferisce nello specifico la circolare INPS; rientrano in questa fattispecie anche le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’INPS. Il diritto al congedo per violenza di genere, spetta se sussistono i seguenti requisiti:
a) che la lavoratrice sia titolare di un contratto di lavoro in essere che preveda l’obbligo di prestare l’attività lavorativa, in quanto il congedo prevede la sospensione massima di 90 giornate;
b) che la lavoratrice sia inserita in programmi certificati dai servizi sociali del Comune a cui appartiene, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
c) Donne lavoratrici del settore pubblico: la cui indennità e periodo di congedo è stabilito dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto dai trattamenti di maternità;
d) Donne lavoratrici con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, alle quali spetta il periodo di congedo ma non l’indennità.

Sono invece escluse da detto congedo, le donne lavoratrici del settore domestico, come ad esempio colf, badanti, baby sitter ecc. Il congedo per le donne lavoratrici del settore privato, vittime di violenza di genere consiste in:
3 mesi di congedo: la donna vittima di violenza ha diritto a 3 mesi, che equivalgono a 90 giornate di lavoro, dove 30 giorni corrispondono ad 1 mese di congedo. Quando la settimana di lavoro è di 5 giorni dal lunedì al venerdì e la lavoratrice prenda 2 settimane di congedo consecutive, i giorni di congedo equivalgono a 10 giorni, in quanto non va considerato il sabato e la domenica in termini di congedo e di indennizzo;
3 mesi di congedo che devono essere fruiti entro 3 anni. La data di inizio dei 3 anni, parte da quando inizia il percorso di protezione certificato.
3 mesi di congedo che possono essere frazionati su base oraria o giornaliera, secondo quanto previsto dal proprio CCNL di appartenenza; in mancanza di tale contrattazione, la lavoratrice comunque può scegliere se frazionare il congedo in ore o in giorni.

La donna lavoratrice che fruisce del congedo donne vittime di violenza, le spettano 3 mesi di congedo pagati, ovvero, un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, tenendo conto solo delle voci fisse. In caso di fruizione oraria del congedo, alla donna lavoratrice spetta un’indennità pari alla metà di quella giornaliera. Per quanto riguarda il pagamento dell’indennità, questa segue la stessa procedura per l’indennità di maternità. La lavoratrice al fine di fruire del congedo e qualora in possesso di tutti i requisiti, deve:
1) avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, fatta eccezione per i casi in cui vi sia un’impossibilità oggettiva;
2) deve comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del congedo;
3) deve consegnare al datore di lavoro, la certificazione relativa al percorso di protezione.
4) presentare domanda INPS prima dell’inizio del congedo. La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello scaricabile sul sito internet INPS al seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo “ricerca modulo” il seguente codice: SR165. Si sceglie di parlare di violenza contro le donne anche per dare degli strumenti concreti alle tante, troppe mogli ed ex compagne che vivono perseguitate. Tale congedo è ancora poco conosciuto, il Presidente dell’I.N.P.S. rende noto che solo 150 lavoratrici ne hanno usufruito, un numero esiguo rispetto alla portata del fenomeno.

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