Sorrento

Sorrento, la segretaria del Comune Elena Inserra ricorre al giudice per il pagamento dei diritti

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Elena Inserra
Elena Inserra

SORRENTO – Il ricorso al Tribunale, in questo caso del Lavoro, da parte della Segretaria del Comune la dottoressa Elena Inserra è apparsa come l’ultima novità amministrativa sorrentina (per la verità anche altri dipendenti hanno fatto ricorso al giudice del lavoro in queste settimane per questioni diverse, ma inerenti il proprio rapporto di lavoro con l’Ente) che sembra allungare soltanto un già consistente contenzioso giudiziario a carico del Comune. Ai più è apparso strana la circostanza che a rivolgersi al giudice sia stata la Segretaria, cioè il dirigente di fiducia del Sindaco Giuseppe Cuomo, che rivendica il mancato pagamento di una consistente somma di denaro, pari a € 30.677 oltre interessi dal 25/6/2014 al 31/12/2015 per diritti di segreteria secondo quanto previsto dal contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali (art. 37 CCNL 16/5/2001).

Nella citazione l’Inserra chiede, in via subordinata, di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del DL 90/2014 per contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione e, in caso di riconoscimento dei propri diritti, le spese, competenze e onorari saranno a carico del Comune di Sorrento. Il ricorso rappresenta l’unica strada per la Segretaria di veder riconosciuto un diritto abrogato con la legge del 2014 e che all’art. 10 “...abolisce l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali“. Precedentemente i Comuni percepivano dagli utenti i “diritti di segreteria e di istruttoria” per lo svolgimento di alcuni servizi istituzionali come le pratiche anagrafiche o di stato civile, il rilascio della carta d’identità, l’istruttoria delle pratiche dell’ufficio tecnico, il rogito di contratti da parte del Segretario. Tali diritti rimangono invece acquisiti per gran parte al bilancio degli enti, fatta eccezione di una quota ripartita con cadenza trimestrale, che va:  “al fondo per la formazione dei segretari comunali e provinciali, il 10%; al Comune il 90%; al segretario comunale e provinciale (per diritti di rogito) il 75% della quota spettante al Comune.

Il segretario comunale o provinciale può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente (articolo 97, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 267 del 2000). I segretari comunali e provinciali sono comunque tenuti a rogare i contratti e i processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private.  Le quote spettanti ai segretari comunali e provinciali per i diritti di segreteria erano versati all’Agenzia dei segretari comunali e provinciali (art. 21 D.P.R. n. 465/1997). Nel 2010 l’Agenzia è stata soppressa e il Ministero dell’interno è succeduto a titolo universale all’Agenzia; le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono state trasferite al Ministero (art. 7, commi 31-tere seguenti, D.L. 78/2010).
I diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali sono inclusi tra le componenti della loro retribuzione come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 (art. 37CCNL).

Tale disposizione, dunque, interviene incidendo su un ambito attualmente disciplinato da contratto collettivo nazionale. Sono state introdotte in sede di esame della Camera dei deputati alcune modificazioni che  attenuano alcuni effetti dell’abolizione sopra detta, per i segretari che non hanno la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale. In tal caso una quota dei diritti di segreteria spettanti ai Comuni è comunque attribuita ai segretari quale diritto di rogito, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio. Sono fatte salve inoltre le quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto-legge. É infine previsto che il rogito da parte del segretario avvenga esclusivamente su richiesta dell’ente locale”.

Praticamente l’iniziativa della Segretaria Inserra non può essere intesa come un “atto belligerante” nei confronti dell’Amministrazione, quanto alla stregua del tentativo avallato dalla stessa Amministrazione per consentirle di ottenere per via giudiziale il pagamento di queste somme stante la vigenza del CCNL.

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