Diario Politico©Raffaele Lauro,  Piano di Sorrento

Sul sequestro della fabbrica di limoncello l’opinione di un cittadino che sa leggere e scrivere…

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opinionePIANO DI SORRENTO – E’ una vicenda, quella della fabbrica del limoncello sequestrata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che appare veramente assurda e singolare e pone, nell’approssimarsi della tornata elettorale, non pochi interrogativi ai Cittadini di Piano di Sorrento. Vien infatti da chiedersi come si è potuti giungere a tanto e, forse, è opportuno ripercorrere sinteticamente la storia di questi capannoni realizzati nell’ambito dell’area di rispetto cimiteriale di via Gennaro Maresca.

La struttura, costituita da due capannoni utilizzati per l’allevamento di pollame, fu realizzata da un ex amministratore comunale negli anni 60, quasi certamente dopo il 15 febbraio 1962, epoca a cui risale il decreto di ministeriale (pubblicato sulla G.U. n.68 del 14 marzo 1962) con cui l’intero territorio comunale di Piano di Sorrento era dichiarato, ai sensi della legge 1497/39, di notevole interesse pubblico: in pratica successivamente all’imposizione del vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale di Piano di Sorrento e per giunta all’interno dell’area di rispetto cimiteriale.
Nonostante fossero abusivi,  nel 1969 il Consiglio Comunale stipulò una transazione con gli allora proprietari autorizzandoli a spostare fuori dall’area di rispetto cimiteriale un capannone e conservando l’altro, quello attualmente interessato dalla fabbrica di limoncello, sul sito originario.

Successivamente sono stati eseguiti lavori tali da comportare la trasformazione delle originarie strutture in quella che oggi si presenta come una capannone di tipo industriale.  E sarebbe anche da appurare, sulla scorta delle varie ordinanze emesse dal Comune di cui una nel 1966 ed un’altra nel 1978, che tipologia di interventi sono stati eseguiti nel corso degli anni e se ne risulti una struttura completamente diversa da quella iniziale.
Sarebbe veramente problematico da giustificare il comportamento tenuto dal Comune negli anni se da una istruttoria rigorosa, al quale erano e sono tenuti gli uffici comunale, ne scaturisse la prova di una struttura completamente diversa da quella accertata inizialmente nel 1966.

In data 19.9.2014 il Funzionario dell’UTC adottava nei confronti della società PIEMME, titolare della fabbrica di limoncello, l’ordinanza con la quale ingiungeva il ripristino dello stato dei luoghi in quanto risultavano eseguite opere in assenza o difformità dalle Dia e SCIA presentate dalla parte.
All’ordinanza faceva seguito il ricorso innanzi al TAR Campania e la successiva sentenza del 14.10.2015 con cui la Magistratura Amministrativa Napoletana accoglieva il ricorso proposto dalla Piemme sostanzialmente sul presupposto del contraddittorio comportamento tenuto dal Comune nel corso di circa 50 anni e sulla considerazione che l’ordinanza “fosse sostanzialmente incomprensibile” perché non chiara nelle sue finalità. In particolare il TAR ha rilevato che per la prima volta, dopo quasi mezzo secolo, il Comune avrebbe contestato la legittimazione urbanistica del capannone di cui aveva,
a seguito della delibera consiliare del 1966. negozialmente consentito la conservazione.

Inoltre il TAR ha contestato al Comune di non aver preso adeguata posizione sulle DIA e SCIA presentate dalla PIEMME tanto da “non intervenire neppure con atti di autotutela”. Se ciò non fosse sufficiente, il Giudice Amministrativo, affondando ulteriormente il dito nella piaga, ha sottolineato il comportamento contraddittorio tenuto dall’Ente anche nel corso del Giudizio. Ha destato meraviglia nel Tribunale (e figurasi nel cittadino che apprende di questi comportamenti!!) la circostanza che il Comune, nel mentre contestava in toto la legittimità del capannone, trasmetteva alla Soprintendenzagli atti per la sanatoria paesaggistica degli abusi minori”!
In definitiva dalla sentenza emerge, e ciò è grave, superficialità ed inadeguatezza del Comune di Piano di Sorrento e questo, per un cittadino normale che sa leggere e scrivere, non è tollerabile.

Ma vi è poi un altro risvolto che il TAR non ha esaminato né, probabilmente, poteva farlo perché nessuno glielo ha sottoposto. Il capannone in questione è stato realizzato dopo che il Comune di Piano di Sorrento era stato sottoposto a vincolo paesaggistico e, dunque, è indiscutibile non potesse essere realizzato senza conseguire l’autorizzazione paesaggistica.
Tale rilievo è insuperabile perché comporta l’inefficacia di ogni successivo atto. In sostanza sono state presentate DIA o SCIA per eseguire ulteriori lavori su un capannone per il quale non è mai intervenuto da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo il provvedimento di rimozione dello stesso.

I titoli abilitativi, in una situazione del genere, hanno consentito ulteriori lavori su una struttura di cui, al di là dell’aspetto urbanistico, non è stata mai sanata la mancata legittimazione paesaggistica perpetuandone lo stato iniziale di abusività!
Ciò a prescindere da altri aspetti non adeguatamente valutati quali l’efficacia del vincolo di inedificabilità assoluto in area di rispetto cimiteriale.
Il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione della struttura, se effettivamente risulterà che non è stata mai rilasciata autorizzazione paesaggistica, non potrà giustificare la mancata adozione delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 42/04 e ciò per le stesse motivazioni addotte dal Giudice Amministrativo. Non può trovare tutela l’affidamento del privato a conservare una situazione di fatto irregolare che il tempo “non può giammai legittimare“.

Un commento

  • giovanni

    Mi sembra che si parli della buonanima di don Antonino Cappiello, o vracc muzzo, era lui che imprendeva nelle galline da uova!!!

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