Diario Politico©Raffaele Lauro,  Sorrento

Antonetti (Idv): affrontiamo il problema delle incompatibilità amministrative

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Giovanni Antonetti (IdV)

SORRENTO – L’IdV di Giovanni Antonetti apre un nuovo capitolo nella lotta alla “moralizzazione” della politica e soprattutto dell’amministrazione in riferimento ai ruoli pubblici e alle attività professionali svolte. Il tema riguarda le incompatibilità di alcune professioni rispetto alle funzioni pubbliche. Qual è il problema avv. Antonetti?Quello delle incompatibilità tra la carica di assessore comunale e l’esercizio della professione di geometra, architetto o ingegnere è sentito dai cittadini di tutti i comuni della costiera, da Vico Equense a Massa Lubrense, passando per Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e SorrentoGiungono alle nostre sezioni locali, quasi quotidianamente, segnalazioni da parte di cittadini e professionisti, anche giovani, che ci chiedono di accertare e verificare il rispetto della normativa in materia”. Che cosa dice la legge a riguardo?La disciplina è chiara: il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 78, titolato ‘Doveri e condizione giuridica’, dapprima stabilisce al primo comma che ‘il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all’art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni” e poi, al comma 3°, sancisce testualmente che ‘I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato“. Praticamente che cosa comporta?In sostanza qualsiasi geometra, architetto, ingegnere od altro tecnico, indipendentemente dal fatto di essere consigliere comunale o assessore, deve rispettare la distinzione tra le proprie funzioni politiche e quelle tecniche del dirigente d’area, nello specifico di quello dell’ufficio tecnico comunale  e dell’ufficio lavori pubblici; invece se il tecnico è assessore deve anche  astenersi da qualsiasi attività sul territorio comunale: pratiche edilizie, condoni, appalti, affidamento di lavori pubblici, etc. Stiamo verificando tutti i casi posti alla nostra attenzione, e nell’esame di ciascuno di essi, anche quelli in cui la firma sui progetti proviene da studi associati in cui il tecnico/assessore è solo uno dei componenti, ovvero da professionisti che hanno legami di parentela, coniugio o affinità con lo stesso“. Una volta raccolta questi dati come li utilizzerete?All’esito della verifica effettueremo le dovute segnalazioni dapprima ai singoli sindaci, quindi alla Prefettura territorialmente competente, e soprattutto ai Consigli degli Ordini professionali di appartenenza, affinchè possano valutare l’applicazione delle sanzioni di legge, nel caso in cui siano accertate irregolarità. E’ un problema che va risolto, sia per la libertà di scelta dei cittadini che per la tutela della competitività e del principio di  libera concorrenza tra professionisti, soprattutto giovani”.

2 commenti

  • ENRICO

    Caro Giovanni apprezzo molto il tuo dinamismo e la voglia di voler ristabilire almeno in parte, la legalità in alcuni settori della Pubblica Amministrazione.Affinchè tu possa raggiungere i migliori risultati possibili soprattutto nella lotta all’antiabusivismo edilizio sia pubblico che privato,ti auguro di poter sempre controllare il tuo entusiasmo di giovane e preparato professionista, affinchè mai nessuno possa importi il ” Bavaglio ” sfruttando qualche ingenuo errore possibile che potresti commettere nella tua vulcanica azione contro il male.

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