Vico Equense

Vico Equense, Legacoop contesta il bando “Madonnelle”

Stampa
"Madonnelle"

VICO EQUENSE – La delibera di Giunta è la n° 232 del 14/12/2010 ad oggetto: “Affidamento della gestione della casa di riposo comunale “Madonnelle” – nuovi indirizzi/linee guida” con cui  l’Amministrazione del Sindaco Gennaro Cinque ha deciso di verificare se esistono manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali, per l’affidamento della gestione della struttura residenziale casa albergo “Madonnelle” con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando scade il primo febbraio, ma le polemiche sono iniziate subito con una lettera di Legacoop, uno dei maggiori consorzi di cooperative italiano, che contesta tempi, metodi e procedure utilizzati.  Secondo la delibera l’appalto consiste nell’affidamento del servizio assistenziale tutelare rivolto ad anziani, con priorità e riserva per n. 8 anziani residenti in Vico Equense, sia ad ospiti autosufficienti che a parzialmente sufficienti. Solo in via temporanea e del tutto eccezionale, previa autorizzazione del Comune, in assenza di ospiti/residenti di Vico Equense e/o per disponibilità momentanea di tali posti riservati, sarà possibile occupare gli stessi con ospiti non residenti. “E’ evidente che con i parametri indicati nella delibera  nessuna organizzazione che vuole lavorare nel rispetto dei lavoratori e degli anziani potrà mai garantire uno stipendio dignitoso ai propri collaboratori. Pertanto consideriamo che quel bando sia solo una promessa pre elettorale ad uso di qualcuno ma che non riuscirà a dare lavoro vero a nessuno”, ha detto Michele De Angelis, portavoce del Comitato “Il Welfare non è un lusso”. Inoltre, il responsabile regionale di Legacoop  Giacomo Smariazzo ha scritto una lettera di contestazione a tutti gli organi del comune di Vico Equense: “Gli atti recentemente adottati, prima dalla giunta comunale e, poi, dal dirigente si pongono in contrasto con il riparto delle competenze previsto dal d.lgs. 267/2000 in riferimento al consiglio comunale, alla giunta comunale e al dirigente”. “Si segnala che è riservata alla competenza del consiglio comunale (e non, dunque, della giunta) la “organizzazione dei pubblici servizi, ….. concessione dei pubblici servizi, … affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. “Evidente è, dunque, la illegittimità della delibera di giunta comunale n. 232/20010 che, disciplinando in materia di “organizzazione di pubblici servizi”, ha finito con l’invadere la sfera di competenza riservata al consiglio comunale. La delibera di giunta, poi, oltre a invadere la sfera di competenza del consiglio invade anche le attribuzioni del dirigente del settore Politiche Sociali. In particolare, la delibera giuntale n. 232/2010 contiene approvazione del capitolato speciale, ovvero di un tipico atto gestionale, di competenza, del dirigente del settore Politiche Sociali. Tale granitico principio (competenza del dirigente ad adottare il capitolato speciale) è stato di recente confermato dal Consiglio di Stato. E’ stato evidenziato come  gli atti di indizione di una gara (fra cui rientra anche l’approvazione e l’adozione del capitolato speciale), essendo atti gestionali, rientrano nella competenza del dirigente e non in quella del consiglio comunale (e/o della giunta comunale). Inoltre, il capitolato speciale approvato dalla giunta (cioè da un organo incompetente) desta, a una prima lettura, numerose perplessità contenendo disposizioni illegittime e/o dal contenuto quanto meno equivoco. In primo luogo, il capitolato speciale in alcuni parti parla di affidamento in concessione del servizio, mentre in altre di “appalto”. Non si comprende, dunque, se la procedura indetta dal Comune sia diretta all’affidamento di un appalto di servizi ovvero se si tratti di una concessione di diritto pubblico. Tale indeterminatezza, ovviamente, oltre a potere indurre soggetti del settore a non presentare la manifestazione di interesse (cioè la domanda di partecipazione alla selezione de qua), potrebbe essere foriera di contenziosi tra il concessionario/aggiudicatario nell’ambito dei rapporti contrattuali derivanti dall’affidamento in questione”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


*