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Sorrento, Marco Fiorentino: “A norma di legge non sono incompatibile…”

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Marco Fiorentino
Marco Fiorentino

SORRENTO – Con un’articolata nota trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i Consiglieri comunali, al Segretario generale e all’Avvocatura, Marco Fiorentino chiarisce la sua posizione amministrativa rispetto a una presunta incompatibilità insorta a seguito della sentenza con cui il Tribunale Civile di Napoli ha trasmesso al Comune l’atto di diffida e di messa in mora per il pagamento delle somme relative alla vicenda giudiziaria del primo maggio per cui Fiorentino sarebbe stato colpevole di omicidio colposo in concorso con altri soggetti per il crollo della gru che provocò la morte delle Signore Fattorusso e Reale.

Con questa nota Fiorentino indubbiamente contribuisce a inquadrare nel verso giusto la problematica che lo riguarda evidenziando, in virtù delle norme vigenti e oggetto d’esame da parte dell’Amministrazione, l’insussistenza di tale incompatibilità attesa l’esistenza di una situazione debitoria non passata in giudicato e pertanto non definitiva. L’esigenza di fare chiarezza, spiega Fiorentino, è stata determinata dall’iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio comunale di richiedere all’Avvocatura dell’Ente una relazione sulla specifica questione in relazione alle eventuali iniziative da intraprendersi a livello consiliare. Fiorentino conclude la nota ribadendo comunque di ritenersi estraneo alla vicenda che, suo malgrado, l’ha coinvolto.

LA NOTA INVIATA al COMUNE di SORRENTO da MARCO FIORENTINO

Al Sig. Sindaco di Sorrento
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Consiglieri comunali
Al Segretario generale
All’ Ufficio Avvocatura

Oggetto: nota ufficio avvocatura (prot. 35406 del 31/ 07 /2018 – sentenza 7157 /2018 Tribunale Civile di Napoli – atto di diffida e messa in mora pagamento somme-) trasmessa dal Presidente del Consiglio con comunicazione dell’1/8/2018 – prot 3659 del 03/08/18.

In relazione alla comunicazione – prot. n 3659 del 3/08/18 – con la quale il Presidente del Consiglio Comunale ha inoltrato, a me, ai Consiglieri Comunali tutti ed al Segretario Generale, nota dell’ufficio avvocatura, prot. 35406 del 31/07/2018, e con particolare riferimento all’invito rivolto al Segretario Generale, a fornire una relazione sulle questioni connesse alla fattispecie di cui all’art.63 n.6 Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii. e sulle eventuali conseguenti procedure da adottare, intendo sviluppare, in forma schematica e consequenziale, una serie di considerazioni che possono essere di aiuto all’interpretazione della norma (art. 63 di D.Lgs. 267/2000) dal legislatore voluta e scritta in materia di incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

E allora:

I – La mia vicenda è ben nota a tutti: sono stato ritenuto responsabile dal giudice penale perché avrei omesso intenzionalmente l’emissione di ordinanza ex art. 54 TUEL (ante riforma) avrei concorso nell’omicidio colposo, provocato materialmente da altri, delle sventurate signore Fattorusso e Reale.

I.I – La mia responsabilità penale è “coperta da giudicato” già dal tempo (anno 2015) in cui la Suprema Corte ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il contestatomi reato di omissione di atti d’ufficio ed ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli il processo per la sola rideterminazione della pena quanto al reato di concorso in omicidio colposo ( è solo inutile che io sia qui a trovare ragioni o rilievi a contestazioni dalla autorità giudiziaria mossemi e che ancora oggi mi appaiono incomprensibili).

II – Il Tribunale di Torre Annunziata nel dichiarare la responsabilità di tutti gli imputati ha condannato anche, imputati e responsabili civili ( Comune di Sorrento e Ministero degli Interni), al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite parti civili di importo di euro 648.000 (la Corte di Appello per vero ha assolto alcuni degli imputati condannati in 1 grado).

II.I – Le costituite parti civili hanno intimato il pagamento della liquidata provvisionale al Comune di Sorrento che l’ha corrisposta, proponendo, successivamente, distinti giudizi nei confronti degli imputati e dell’altro responsabile civile al fine di sentire accertato quanto avrebbe dovuto e potuto ripetere – in via di regresso – da ciascuno.

II.II – In ragione di tanto sono stato convenuto dal Comune di Sorrento, in uno al Ministero dell’Interno, innanzi al tribunale di Napoli.

III – Nelle more sono stato eletto Consigliere Comunale e, correttamente, non mi è stata contestata alcuna incompatibilità alla carica in ragione – a mio avviso – della giusta interpretazione dell’art. 63 n.4 Dlgs.267/2000 “ colui che ha lite pendente, in quanto parte di un processo civile od amministrativo, rispettivamente con il Comune o la Provincia ………… La lite pendente promossa a seguito di /o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità (ndr civile) con sentenza passata in giudicato… (la sentenza n. 7157/2018, di cui riferisce l’avvocatura comunale, non è giudicato, anzi sarà da me impugnata nei prossimi giorni donde la lite è pendente; una lite promossa per il recupero di somme corrisposte in ragione di pagamento di provvisionale determinata con sentenza penale, non può non intendersi promossa a seguito di una sentenza di condanna – com’è noto peraltro la condanna al pagamento in sede penale di una provvisionale, quando è generica, può anche essere ridotta dal giudice civile civile-; ai sensi dell’ultimo comma – 3 – dell’art.63 D.lgs 267/2000 l’ipotesi di cui al n. 4 dello stesso citato articolo non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato).

IV – Alla lettura dell’art.63 n.4 Dlgs. 267/2000 pare, pertanto, chiaro che la sentenza di affermazione della responsabilità civile debba costituire “giudicato”(nella specie non lo è).

V – Comunque considero che alla fattispecie che interessa la mia questione sia applicabile più specificatamente il disposto dell’art.63 n.5 del Dlgs. 267/2000 “colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore (ndr. è la vicenda che mi interessa) o impiegato, rispettivamente del Comune o della Provincia, ovvero di istituto o di azienda da esso dipendente o vigilato, è stato con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’Ente, l’istituto o l’azienda e non ha ancora estinto il debito (ritengo applicabile anche tale disposto normativo alla mia vicenda, in quanto la sentenza che deve accertare la mia responsabilità civile per fatto contestatomi al tempo in cui ero amministratore, non’è passata in giudicato e, ripeto ho in corso la predisposizione della impugnazione della sentenza 7157/2018 resa dal Tribunale di Napoli).

VI – E’ da escludere l’applicabilità alla fattispecie che interessa la mia vicenda del disposto di cui al n.6 del art.63 del Dlgs.267/2000 (debito liquido ed esigibile) una volta, in coordinata logica interpretazione, considerato che : il legislatore ha inteso prevedere, in caso di liti pendenti, ai fini dell’incompatibilità alla carica di consigliere comunale e di Sindaco, termini e condizioni, dettando all’uopo specifiche fattispecie, Il legislatore pertanto, allorquando ha dettato il disposto di cui al n.6 dell’art.63 Dlgs.267/2000, non può, non essersi voluto riferire che a debito (liquido ed esigibile) maturato per fatti o liti ( per le quali non’è necessario il “giudicato”) diverse da quelle prevedute, attesa la chiara specificità di tali previsioni, dai n. 4 e 5 dell’art.63 Dlgs. 267/2000.

VII – In buona sostanza e per quanto considerato ritengo chiaro che:
è incompatibile colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, a meno che la lite non sia stata promossa a seguito e/o conseguenza a sentenza di condanna – è il mio caso -, in quanto in tal caso la promossa lite determina incompatibilità soltanto se l’affermazione di responsabilità sia accertata con sentenza civile passata in giudicato;
è incompatibile, colui che per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente del Comune o della Provincia……….. è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l’Ente ( la sentenza che mi riguarda non è passata in giudicato ed ho in corso la predisposizione della sua impugnazione donde non sussiste mia incompatibilità );
è incompatibile colui che ha un debito liquido ed esigibile maturato – mi pare evidente – per ragioni, motivi e liti definite con sentenza in ragione di fatti diversi da quelli normati dai n. 4 e 5 dell’art.63 Dlgs 267/2000 e, pertanto non configurabili nella fattispecie che interessa la mia vicenda;
la interpretazione logica e sistematica delle richiamate norme in correlazione con la vicenda che interessa, esclude qualsiasi ipotesi di mia incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

VIII Se così è, e mi pare che è così , considero giusto evidenziare che la corretta e non equivoca interpretazione della norma escluda qualsiasi mia incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Tanto dovevo a chiarificazione e con l’auspicio di risolvere, comunque, questa vicenda conseguenza di un tragico evento in cui, mio malgrado, sono stato coinvolto, tant’è che ancora oggi e nonostante tutto – mi sia consentito – sento la necessità di esternare la mia più convinta estraneità.

                                                                                                                                                                                   Marco Fiorentino

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