Sorrento

Piano Sociale di Zona: “11 punti” di Rosario Fiorentino a Izzo

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SORRENTO – Pubblichiamo la lunga nota a firma del consigliere Rosario Fiorentino inviata al Sindaco, al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione, ai Sindaci dell’Ambito del Piano Sociale di Zona e alla Regione Campania inerente la risposta che Gennaro Izzo, coordinatore del PSZ, ha formalizzato in merito all’interrogazione presentata da Fiorentino…

Il sottoscritto Rosario Fiorentino  nella veste istituzionale di consigliere comunale di opposizione, espongo quanto segue ad ogni effetto di legge. In primo luogo sviluppo le seguenti argomentazioni e riflessioni in ordine alla risposta data dal dott. Gennaro Izzo alla mia interrogazione. Ciò per chiarezza e per rendere edotti anche tutti i consiglieri comunali nessuno escluso sui fatti illustrati e che di seguito vengono narrati.

Punto 1
L’atto da cui avviare le procedure di cambiamento dell’ambito non possono imputarsi ad una circolare esplicativa, e non operativa, delle procedure da adottare per la transizione,  bensì ad un atto normativo regionale che è, appunto, il D.R.G.C. 320/12, dove è testualmente indicato “di stabilire che le modifiche apportate con il presente provvedimento agli ambiti territoriali ed ai distretti sanitari della Regione Campania devono in tendersi operative obbligatoriamente entro il 1° gennaio 2013”.

Tra l’altro le indicazioni operative non differiscono molto da quanto emanato in molti documenti programmatici della Regione Campania: uno fra tutti le “Linee di programmazione regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali”, del lontano 27 aprile 2001, dove si dichiara che il Coordinamento istituzionale è convocato per la prima volta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti; oppure il Decreto dirigenziale n. 445 del 16/11/2011 “Approvazione indicazioni operative per la presentazione dell’aggiornamento per la III annualita’ dei Piani di Zona triennali in applicazione del I Piano Sociale Regionale.”, dove la descrizione inerente la composizione dell’Ufficio di Piano è similare a quanto ribadito nelle richiamate circolari esplicative.

Inoltre, la gestione del cambiamento in atto, a mio avviso, è composta sia da un aspetto prettamente politico, che da un aspetto squisitamente tecnico.

l’Art. 23 della L.R. 11/07, al comma 1, riporta che “l’ufficio di piano dell’ambito territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona.”

Il Piano Sociale Regionale 2009-2011 (quello ancora in vigore) sottolinea che “l’Ufficio di piano non ricopre un ruolo puramente esecutivo e nemmeno è tenuto a proporre modalità di gestione standard e/o omologabili in base alle prassi presenti all’interno dell’Ambito territoriale. A tale soggetto va, invece, ricondotta la complessa attività di regia in cui confluiscono le specificità dei singoli territori nonché l’accompagnamento per la realizzazione delle strategie organizzative legate alle scelte di ogni Ambito.”

In conclusione, l’Ufficio di Piano di Zona, a mio avviso, aveva tutti i requisiti operativi, metodologici e di legittimità per avviare il processo tecnico- amministrativo già da luglio 2012.

Punto 2
In merito all’interpretazione non corretta delle indicazioni regionali, si precisa che si tiene ben presente il limite del 31/12/2012, come si tiene ben presente che nella “gestione transitoria” ricade a pieno titolo la definizione del nuovo ambito territoriale, non ancora formalizzato alla scadenza del 31/12/2012 e quindi passato alla scadenza ultima del 30/06/2013: ma mi rendo conto che qui entriamo nel nebuloso percorso delle interpretazioni.

Ben meno adita ad interpretazioni l’indicazione regionale circa la liquidazione dei servizi già avviati: eseguibili fino a scadenza, se questa è prevista prima del 30/06/2013, o da interrompere appena operativi i nuovi Ambiti e comunque entro il 30/06/2013 (vedi note regionali del 21/11/2012 e del 28/12/2012).

Dalla risposta del Dott. Izzo mi sembra che anche per lui questo sia chiaro: allora ci spiega come mai ha bandito, o avvallato (visto che lui è semplice vittima delle decisioni politiche) una gara per l’affidamento triennale dei servizi, pur inserendo una dubbia clausola della decadenza dello stesso in caso di cambio di comune capofila, a partire dallo 01/04/2013, previa proroga di tre mesi, con ambito ancora da definire, generando nuovi carichi pendenti invece di liquidarli?

Punto 3
Nella richiamata nota dell’A.V.C.P. del  21/05/2012, l’analisi delle criticità emerse dalla documentazione fatta pervenire agli uffici dell’Autorità di Vigilanza (attenzione, fatta pervenire e non acquisita) è trattata per oltre una pagina su due, quindi ben oltre una semplice nota conclusiva.

Semmai, nei passaggi finali veniva indicato testualmente: “si invita, pertanto, codesta stazione appaltante al rispetto delle indicazioni fornite, comunicando entro trenta giorni le iniziative che intende adottare al riguardo”.

Una formula che, passando per la consueta forma di cortesia, non sembra lasciar intendere le indicazioni fornite come semplici “suggerimenti”.

Infine, l’osservazione per cui i cosiddetti “suggerimenti” vengano dati in base a normative e/o prassi successive alla Determinazione Dirigenziale n. 1619 del 29/12/2011, non ci è chiara: infatti. tutte le norme e/o prassi citate, tranne una deliberazione dell’A.V.C.P.  del 25/01/2012, sono antecedenti al 14/12/2011 ed il così detto Codice dei Contratti è relativo al 2006.

Punto 4
In merito al calcolo del tempo a disposizione dei comuni per la formalizzazione del nuovo ambito, richiamando quanto detto al punto 1, l’atto Normativo da cui partire è  il D.R.G.C. 320/12: nel sottolineare l’“obbligatorietà” della scadenza del 31/12/2012, mi sembra del tutto legittimo iniziare il calcolo del tempo a disposizione per avviare le procedure di rinegoziazione dell’ambito a partire, quantomeno, dalla data di emanazione del D.G.R.C..

Punto 5
Per quanto detto al punto 1, l’azione di coadiuvare il coordinamento Istituzionale nella gestione dei tecnicismi relativi al momento di transizione in atto rientra pienamente nei compiti dell’Ufficio di Piano di Zona.

L’affermazione del Dott. Izzo vuole negare di star apportando il suo contributo o affermare di non star eseguendo una sua funzione? Nel primo caso è evidente che cerca di non addossarsi  una parte delle responsabilità decisionali che si stanno assumendo in questo memento, nell’altro caso si sta sottraendo ad un suo specifico compito con relative responsabilità che comporta.

Punto 6
Su questo punto, non posso dire altro che gli stessi atti citati sono stati confutati da altrettanti atti prodotti dal sottoscritto e altri soggetti.

Unica cosa, oltre che rimandare ad essi, è far notare una differenza sostanziale: le comunicazioni del dott. Izzo si riferiscono quasi sempre ad altri atti autoprodotti ed a generici riferimenti normativi; gli atti del sottoscritto e degli altri soggetti confutano le comunicazioni del dott. Izzo riportando precisi riferimenti nomativi e dati ancor più precisi, con indicazione delle rispettive fonti.

Punto 7
L’affermazione risulta non vera poiché, come già ben argomentato nell’interrogazione presentata, la non formalizzazione della gara d’appalto è prevista solo ed esclusivamente nel caso in cui il nuovo ambito territoriale preveda un nuovo comune capofila, quindi una nuova stazione appaltante, o l’ambito non coincidesse con la normativa regionale, cioè i comuni aderenti fossero diversi da quelli previsti dalla circoscrizione dell’ambito così come definito in sede regionale (Art.3 del capitolato di gara).

Inoltre, visto che l’affidamento è previsto ben tre mesi prima del fatidico 30 giugno, non si risponde in merito ai rischi circa eventuali ricorsi e richieste di risarcimento dei soggetti vincitori della gara e costretti, eventualmente, a vedersi revocare l’appalto: che il Dott. Izzo sappia già con sicurezza che l’ambito non cambierà assetto e comune capofila?

Punto 8
L’Abolizione dell’Albo Regionale dei soggetti abilitati, operata dalla L.R. 15/12, lascia inalterato il processo di autorizzazione e accreditamento, che rimane obbligatorio per legge, a differenza dell’adozione o meno di una procedura di voucherizzazione, adottabile o meno da un ambito.

Inoltre, da quanto affermato dal Dott. Izzo, i primi atti da lui promossi inerenti le procedure di autorizzazione e accreditamento dovrebbero risalire ai primi di giugno 2011, laddove il regolamento di attuazione è in vigore da fine novembre 2009: quasi due anni dopo l’emanazione del regolamento.

Eppure, come sottolineato nella mia interrogazione:
1.    entro centoventi giorni (fine marzo 2010) dall’entrata in vigore del regolamento si doveva definire l’organo od ufficio titolare dei compiti e delle funzioni relative all’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture (Art. 44 c. 1);
2.    entro centottanta giorni (fine maggio 2010) si doveva definire le modalità, la documentazione e le dichiarazioni a corredo delle domande di autorizzazione e accreditamento (Art. 44 c. 2);
3.    le strutture ed i servizi autorizzati in via provvisoria o a norma di vecchie regolamentazioni dovevano adeguarsi entro due anni (fine novembre 2011) ai requisiti previsti dal regolamento (Art. 44 c. 7 e 10);
4.    gli ambiti territoriali erano obbligati a pubblicare ed aggiornare sui propri siti informatici, i recapiti degli organi o uffici competenti, le modalità, la documentazione e le dichiarazioni che devono corredare le domande di autorizzazione e di accreditamento (Art. 45);

Mi sembra che un termine perentorio per l’avvio delle procedure sia ben evidente.

Di tutto questo si è solo avviata la fase di raccolta delle domande di autorizzazione ai primi di gennaio 2013, laddove molti altri ambiti territoriali avevano già sperimentato forme di accreditamento addirittura prima dell’uscita del regolamento regionale: vedi comune di Napoli e l’ambito territoriale di Scafati

Punto 9
I documenti che sconfessano quest’ultima affermazione, basati su dati delle stesse schede di programmazione finanziaria allegati ai Piani di Zona, sono talmente tanti che contraddirli mi sembra rasentare l’assurdo, così come riportare in questa sede ancora una volta i dati. Per cui ad essi rimando.

Punto 10
Su questo punto c’è poco da discutere: gli Enti Gestori ad oggi sono privi di certificati di autorizzazione ed accreditamento, obbligatori per legge, e quindi senza i requisiti necessari per esercitare attività di erogazione di servizi sociali e tantomeno per gestire denaro pubblico .

In merito ai controlli effettuati, possiamo ritenerla sicuramente un’azione meritoria: ma è possibile averne qualche resoconto e/o report? E possibilmente non dell’ultima ora?

Punto 11
Non so a cosa si riferisce.
Per il resto basta leggere gli atti di gara  che non hanno bisogno di nessuna spiegazione o interpretazione cosi come la determina n°361 del 29.03.2013 .
IN ogni caso attendo di discutere la vicenda nella prossima seduta di Consiglio Comunale in uno con la richiesta di costituzione dell’osservatorio sui malati mentali.

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