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Meta, scontro in consiglio sulla “destagionalizzazione”. L’intervento dell’Ing. Maresca

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Ing. Graziano Maresca

META – Pubblichiamo l’intervento che l’ex vice sindaco e oggi consigliere comunale Graziano Maresca ha svolto nell’ultimo consiglio comunale di Meta sul tema della “destagionalizzazione” delle strutture balneari. Un argomento molto dibattuto e che continua a tenere banco nel dibattito politico locale per le ripercussioni che avrà sugli operatori locali l’approvazione del regolamento comunale avvenuto in consiglio comunale del 30 ottobre scorso. Il regolamento è stato approvato con la risicata maggioranza di 8 consiglieri della maggioranza di Paolo Trapani, sindaco incluso, e con l’allontanamento dall’aula di altri consiglieri che non hanno inteso partecipare al voto.

Note e riferimenti giuridici per il Consiglio Comunale del 29/10/10

“Il sottoscritto ing. Graziano Maresca, in qualità di Consigliere Comunale, con riferimento alla nota registrata al protocollo di questo Comune del 26/10/10, indirizzata al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali e al Funzionario dell’ufficio Demanio. Rileva l’assoluta illegittimità dell’atto regolamentare e della proposta di delibera agli atti, che alla luce delle ultime indicazioni regionali lascia veramente perplessi sugli obiettivi reali da raggiungere. Si sottolinea che alle ore 10,00 del giorno 28/10/10, così come da documento regolarmente protocollato dal sottoscritto, il citato regolamento non era ancora agli atti e il sottoscritto non è stato messo in grado di valutare tutte le innumerevoli contraddizioni presenti nell’atto, pertanto, alla luce del poco tempo avuto a disposizione per valutare un atto così delicato, si appresta ad indicare le criticità più rilevanti individuate. È clamoroso che quest’evento si stia verificando solo nel Comune di Meta, mentre la legge per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari della Campania, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale ed accettata con entusiasmo da tutte le amministrazioni comunali della Regione, si invita a tal proposito a consultare la stampa locale e regionale. Alla luce dei documenti prodotti, appare difficile affermare che la condotta di questa P.A. si sia conformata a criteri d’efficienza ed economicità (cfr. l. 241/1990). Si evidenzia che con il presente atto imposto di autorità, sono stati traditi tutti i principi tutelati per legge dell’istruttoria partecipata, che costituisce principio ormai generale del procedimento amministrativo, in quanto traduzione delle esigenze di trasparenza e collaborazione sulle quali il legislatore ha voluto improntare il nuovo rapporto fra amministrazione e cittadino. Al di là dell’illegittimità assoluta dell’atto, si evidenzia che anche la procedura di approvazione che si sta attuando è totalmente contro legge, infatti, oggi il regolamento dovrebbe essere solo adottato da questo consiglio e depositato successivamente presso la sede comunale, dando notizia su due quotidiani a diffusione regionale, in modo che nei trenta giorni successivi chiunque possa presentare osservazioni al regolamento adottato. Solo entro i trenta giorni successivi, alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale può approvare il regolamento, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni e sempre in coerenza con i dettati legislativi in materia. Tutto ciò sembra che sia sfuggito a quest’amministrazione e detta condotta è assolutamente contro l’art. 97 della Costituzione Repubblicana per la quale il cittadino non è suddito bensì utente. Con l’approvazione di questo documento si vanno a violare tutti i principi di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, concretizzando un accanimento amministrativo e difetto di istruttoria, perché questa pubblica amministrazione, è consapevole che la regione Campania ha approvato una legge per la destagionalizzazione delle strutture balneari (Legge Regionale 2/2010 e s.m.i.), infatti, il sottoscritto con nota registrata al prot. comunale del 26/10/10, ha ampiamente informato con documenti allegati, tutti gli organi politici e amministrativi di questo comune, e non avendo previamente accertato, anche attraverso richieste di chiarimento ai competenti organi regionali, sulla validità della procedura, costituisce un preoccupante atteggiamento. Ciò rappresenta una grave condotta di tutti coloro che sono stati avvisati e non hanno provveduto ad accertarsi della regolarità del procedimento, responsabilità anche da vagliare alla luce dei danni erariali che quest’ente potrebbe conseguire dopo l’approvazione di quest’atto. Si vuole inoltre ribadire che l’illegittimità di quest’atto, si evidenziano oltre che per le motivazioni addotte dall’ultima legge regionale, anche per i riscontri nella normativa statale e regionale precedente, infatti, già l’art. 3 comma 2 della Legge Regionale n°19/01, rubricato “Aree ricadenti nel demanio marittimo” prevede che solo “Alla scadenza della concessione demaniale, le aree di cui al comma 1 dovranno essere sgomberate, a spese del concessionario, dalle opere realizzate, e riconsegnate all’autorità competente.”, è chiaro pertanto il termine letterario, che evidenzia che solo alla scadenza della concessione demaniale le strutture devono essere smontate e non ogni anno!!! Ma la Regione Campania ha fatto di più, infatti, con la legge regionale 2/2010, ha stabilito che gli stabilimenti balneari ed elioterapici sono da considerarsi imprese di particolare rilievo del sistema turistico ricettivo della Campania, pertanto, un’amministrazione illuminata dovrebbe considerare che uno dei principali obiettivi per lo sviluppo ulteriore del turismo balneare dei nostri Lidi è quello della destagionalizzazione, da conseguire attraverso progetti che promuovano il più possibile lungo tutto l’arco dell’anno le presenze e la permanenza turistica nei nostri Lidi, sempre più integrandoli anche con il resto dell’offerta turistica del territorio, dalla città d’arte al turismo naturalistico, fino a giungere al cosiddetto marketing commerciale, quindi più che un regolamento sarebbe necessario approvare delle linee guida per il turismo, indicando gli orari di apertura delle strutture in inverno e gli eventi da realizzare nelle strutture, puntando ad individuare una strategia che abbia l’obiettivo di distribuire arrivi e permanenze in un arco stagionale più lungo. Relativamente all’anzidetta legge regionale 2/2010, così come modificata, si focalizza l’attenzione sull’aspetto fondamentale del testo normativo, che con evidenza indiscutibile, stabilisce che la disciplina regolamentare in materia è di esclusiva competenza regionale, infatti la norma prevede che la Giunta Regionale debba adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge le “Linee guida per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili”. Inoltre, la legge sottolinea che gli stabilimenti elioterapici e balneari, realizzati prima del 31/12/2009, sono di esclusiva competenza regionale dal punto di vista della valutazione paesaggistica ambientale. Alla luce di quanto innanzi rilevato, visto che un qualsivoglia atto regolamentare entra nel merito di discipline che allo stato sono sconosciute a questa Amministrazione, in quanto la nuova normativa regionale è stata approvata solo il 14/10/2010 dal competente Consiglio Regionale, e non è dato ancora conoscere quali saranno le linee guida che a breve saranno approvate per la destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e per la progettazione delle strutture balneari ecocompatibili, rilevato che quest’amministrazione, per legge, non può entrare neppure nella specificità dei materiali da utilizzare, in quanto andrebbe ad invadere i settori della disciplina paesaggistica di esclusiva competenza regionale, si ritiene che non è possibile esprimere un parere favorevole ad un qualsiasi documento regolamentare in materia, in quanto il predetto atto regolamentare sarebbe in ogni caso contro legge e di assoluta incompetenza e potrebbe esporre quest’ente a motivi di rivalsa economica delle attività imprenditoriali su cui agiscono gli effetti diretti dell’atto di che trattasi”.

Ing. Graziano Maresca, consigliere comunale Meta

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